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libro sesto - capitolo x 493


E procedendosi inanzi agli atti conciliari, il vescovo celebrante lesse la dottrina del sacrificio della messa, in nove capi divisa, quale in sostanzia conteneva:

I. Che per l’imperfezione del sacerdozio levitico fu necessario un altro sacerdote secondo il rito di Melchisedech. Questo fu Cristo nostro Signore, il quale se ben offerí se stesso una sol volta nella croce, per lasciar nella Chiesa un sacrificio visibile, rappresentativo di quello della croce, e applicativo della virtú del medesmo, dechiarandosi sacerdote secondo il rito di Melchisedech, offerí a Dio Padre il suo corpo e sangue sotto le specie del pane e del vino, e le diede alli apostoli per riceverle, e a loro e alli successori comandò che le offerissero: e questa è quell’offerta monda da Malachia predetta, quale san Paulo chiama «mensa del Signore», e fu figurata dai vari sacrifici dell’etá della natura e della Legge.

II. E perché il medesmo Cristo nella messa è sacrificato senza sangue, il quale nella croce fu con sangue offerto, questo sacrificio è propiciatorio; e Dio placato per quell’offerta concede il dono della penitenzia, rimette tutti li peccati, essendo la medesma ostia e l’istesso offerente, per mezzo dei sacerdoti, che giá offerí se stesso in croce, con sola diversitá del modo; laonde per questa della messa non si deroga la oblazione della croce, anzi si ricevono per lei li frutti di quella che si offerisce per li peccati, pene e bisogni dei fedeli, e anco per i defonti non intieramente purgati.

III. E se bene si celebrano alcune messe in memoria dei santi, il sacrificio non si offerisce a loro, ma a solo Dio.

IV. E per offerirlo con reverenzia la Chiesa giá molti secoli ha instituito il canone netto d’ogni errore, composto dalle parole del Signore, tradizioni degli apostoli e instituti pontifici.

V. E per edificazione dei fedeli la Chiesa ha instituito certi riti di prononciare nella messa alcune cose con bassa, altre con alta voce, aggiontovi benedizioni, lumi, odori, vesti per tradizione apostolica.

VI. La sinodo non condanna come private e illecite, anzi approva quelle messe dove il solo sacerdote comunica, essendo