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338 l'istoria del concilio di trento


ma l’indice de’ libri si farebbe nel fine del concilio; che si daria salvocondotto amplissimo alla nazione germanica, quando fosse ben deciso se si dovesse darglielo separatamente o metterlo con le altre; che si provvederebbe alla secretezza con buona maniera, e tutto quello che tratteranno lo comunicheranno con loro, essendo certi della buona volontá dell’imperatore, e che li ambasciatori suoi corrispondono alla pietá e religione del patrone.

Giorgio Drascovizio vescovo di Cinquechiese, terzo ambasciator dell’imperatore, che era gionto in Trento sino il mese passato, il 24 febbraro in congregazione generale presentò il suo mandato; e allora fece un’orazione, nella quale si estese nelle lodi dell’imperatore, dicendo che Dio l’ha donato in questi tempi per sollevamento di tante miserie. Lo comparò a Constantino nel favorir le chiese, narrò li molti uffici fatti per la convocazione del concilio; e avendolo ottenuto, primo di tutti li principi volle mandare ambasciatori, due per l’Imperio, regno di Boemia e Austria, e sé separatamente per il regno di Ongaria: presentò il mandato e ringraziò la sinodo che, anco inanzi di veder il documento della legazione, li dasse il luoco conveniente alla qualitá d’ambasciatore. Fu letto il decreto, formato dalli deputati in termini generali, il che fu fatto cosí per sodisfar alla richiesta degli imperiali, come perché non era ben digesta la materia.

Il che fatto, il legato Mantoa fece una modesta e grave ammonizione alli padri di tenir secrete le cose che nelle congregazioni si trattavano, cosí acciò che pubblicandosi non fosse opposto qualche attraversamento, come anco perché, quando ben non vi fossero simili pericoli, le cose hanno riputazione maggiore e sono in maggior riverenza tenute, quando non sono da tutti sapute; poi ancora perché, non usando molte volte ognuno tutta la circospezione conveniente, o non servando il decoro, è con indignitá di tutto il consesso se si pubblica. Aggionse anco non esservi collegio o conseglio cosí secolare come ecclesiastico, né ristretto né numeroso, che non abbia la sua secretezza, la quale è imposta con legami