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204 l'istoria del concilio di trento


sette anni, ricevuto il decreto di Augusta dell’Interim, fosse permesso ritornar alla confessione augustana.

Passarono da una parte e dall’altra scritture sopra ciò, e finalmente l’una parte e l’altra rallentò il rigore. Li ecclesiastici si contentarono che le cittá facessero a modo loro, e li protestanti cessero la pretensione quanto agli ecclesiastici. E a’ 25 di settembre fu fatto il recesso: che essendo necessario, per ultimar legittimamente le cose della religione, un concilio generale o nazionale, né potendosi congregar per molte difficoltá, tra tanto che si apriva strada ad un’amicabile concordia di religione per tutta Germania, Cesare, Ferdinando, li principi e stati cattolici non potessero sforzar li principi, ordini e stati della confessione augustana a lasciar la loro religione e ceremonie giá instituite o da instituirsi nei loro domini; che non potessero operar alcuna cosa in sprezzo o vilipendio, né impedirli il libero uso di quella religione; e similmente quelli della confessione augustana dovessero portarsi verso Cesare e Ferdinando e li altri principi e stati della religione antica, cosí ecclesiastici come secolari, potendo ciascuno nello stato suo stabilir qual religione li piacerá, e proibire l’altra. E se alcun ecclesiastico abbandonerá la vecchia, non li sia d’alcuna infamia, ma perda subito li benefici, e da chi tocca sia proveduto d’un altro. E quanto alli benefici giá applicati dalli protestanti alle scole o ministeri della Chiesa, restino nel medesmo stato. Che non si eserciti giurisdizione ecclesiastica contra quelli della confessione augustana: del rimanente quella sia esercitata secondo l’antico costume.

Formato il recesso, un’altra difficoltá nacque; per rimover la quale Ferdinando, usando l’assoluta potestá imperiale del fratello, dechiarò, consentendo l’ordine ecclesiastico, che li titolati e le cittá e comunitá sottoposte a principi ecclesiastici, li quali da molti anni avevano aderito alla confessione augustana e giá ricevuto li riti e ceremonie di quella, osservandole anco tuttavia, non potessero dalli principi loro ecclesiastici esser costretti a mutarli, ma possino continuare sino alla generale concordia di religione che sará conclusa.