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l'istoria del concilio di trento |
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gran pregiudicio onorar eretici manifesti, o tenerli in altro conto
che di rei. La stessa e maggior considerazione si doveva aver
del modo di governarsi con li teologi venturi, quali pretendono
aver voto, e al sicuro vorranno esser a parte nelle dispute e
consulte, né permetteranno esser tenuti nello stato che la Chiesa
debbe e non può tenerli altrimenti, cioè di eretici, scomunicati
e dannati, con quali non è lecito trattare se non per instruirli,
se umilmente lo richiedino, e perdonarli per grazia. Sopra
questa proposizione fu assai detto della varietá de’ tempi, a’
quali conviene che ogni legge s’accomodi; che li medesimi pontefici che statuirono quelle decretali non le farebbono in queste
occasioni; nessuna cosa piú facilmente rompersi che la piú
dura. Le qual ragioni se ben persuadevano la maggior parte,
con tutto ciò non sapevano che risolvere. Pareva che il determinare qual rigor delle leggi si dovesse ritenere e qual rilasciare fosse cosa di molta e longa consultazione, e da non
risolvere senza il pontefice romano e il collegio de’ cardinali,
ma l’angustia del tempo non comportarlo. Questo rese tutti
ambigui; quando opportunamente il vescovo di Naumburg prese
per fondamento che la necessitá iscusava ogni transgressione e
che in Germania nelli colloqui e diete queste considerazioni
sono state maturate, e cosí deciso; ma per sicurar meglio il
tutto, era ben far una protestazione inanzi; che tutto fosse
fatto per caritá e pietá, quali sono sopra ogni legge, e per
ridurli sviati; e s’intendesse fatto sempre senza pregiudicio,
con quelle clausule che li iurisperiti sapranno trovare. Questo
parere fu abbracciato prontamente dalli primi, dalli prelati
tedeschi, dalli spagnoli poi, e dagli italiani in fine con qualche
tepidezza; stando sempre immobile il legato, e mostrando ben
chiaramente che stava quieto, costretto dalla necessitá. Fermate queste risoluzioni, fu deliberato che il giorno 24 del mese
si facesse congregazione generale, dove gli ambasciatori sassoni
fossero ricevuti e uditi; che il 25, giorno per ciò destinato,
si tenesse la sessione, nella quale si pubblicasse la dilazione
sino alla venuta delli teologi protestanti; che fossero eletti
padri, che insieme col noncio sipontino formassero il decreto,