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158 l'istoria del concilio di trento


gran pregiudicio onorar eretici manifesti, o tenerli in altro conto che di rei. La stessa e maggior considerazione si doveva aver del modo di governarsi con li teologi venturi, quali pretendono aver voto, e al sicuro vorranno esser a parte nelle dispute e consulte, né permetteranno esser tenuti nello stato che la Chiesa debbe e non può tenerli altrimenti, cioè di eretici, scomunicati e dannati, con quali non è lecito trattare se non per instruirli, se umilmente lo richiedino, e perdonarli per grazia. Sopra questa proposizione fu assai detto della varietá de’ tempi, a’ quali conviene che ogni legge s’accomodi; che li medesimi pontefici che statuirono quelle decretali non le farebbono in queste occasioni; nessuna cosa piú facilmente rompersi che la piú dura. Le qual ragioni se ben persuadevano la maggior parte, con tutto ciò non sapevano che risolvere. Pareva che il determinare qual rigor delle leggi si dovesse ritenere e qual rilasciare fosse cosa di molta e longa consultazione, e da non risolvere senza il pontefice romano e il collegio de’ cardinali, ma l’angustia del tempo non comportarlo. Questo rese tutti ambigui; quando opportunamente il vescovo di Naumburg prese per fondamento che la necessitá iscusava ogni transgressione e che in Germania nelli colloqui e diete queste considerazioni sono state maturate, e cosí deciso; ma per sicurar meglio il tutto, era ben far una protestazione inanzi; che tutto fosse fatto per caritá e pietá, quali sono sopra ogni legge, e per ridurli sviati; e s’intendesse fatto sempre senza pregiudicio, con quelle clausule che li iurisperiti sapranno trovare. Questo parere fu abbracciato prontamente dalli primi, dalli prelati tedeschi, dalli spagnoli poi, e dagli italiani in fine con qualche tepidezza; stando sempre immobile il legato, e mostrando ben chiaramente che stava quieto, costretto dalla necessitá. Fermate queste risoluzioni, fu deliberato che il giorno 24 del mese si facesse congregazione generale, dove gli ambasciatori sassoni fossero ricevuti e uditi; che il 25, giorno per ciò destinato, si tenesse la sessione, nella quale si pubblicasse la dilazione sino alla venuta delli teologi protestanti; che fossero eletti padri, che insieme col noncio sipontino formassero il decreto,