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libro quarto - capitolo iv 141


sessione, però, non essendo tanto chiaro quanto alcuni averebbono desiderato, ne dimandarono espressa dechiarazione. Sopra che si venne in resoluzione di proibir ogni unione perpetua di chiese d’una diocesi a quelle dell’altra, sotto qualunque pretesto.

Li regolari facevano grand’instanzia di conservar li loro benefici e di racquistar anco li giá perduti con l’invenzione delle commende perpetue; e molti vescovi per diversi rispetti desideravano suffragarli; per la qual causa averebbono volentieri proposto che le commende perpetue fossero a fatto levate; ma dubitando della contradizione, si ristringevano al moderarle. E dall’altro canto li presidenti, vedendo il rischio che questa materia pericolosa per la corte fosse posta a campo, proposero essi un leggier rimedio per impedir che si trattasse del buono: e questo fu che li benefici regolari, soliti esser dati in titolo a religiosi, quando per l’avvenir vacheranno, non siano conferiti se non a professi di quell’ordine, o vero a persona che debbi ricever l’abito e far la professione: che fu il capo decimo. Il che alla corte romana poteva impotar poco, essendo giá commendati tutti quelli che si potevano commendare; e nelli prelati non era grand’ardore di ottener maggior cosa, se ben cedeva in onor delle chiese loro aver abbati regolari residenti. Ma per il favore fatto al monacato di non usurparli piú di quello che sino allora era usurpato, li fu aggiorno un contrappeso nel seguente capo, con ordinare che non potessero aver benefici secolari, eziandio curati. Il qual capitolo, se ben parla de quelli solamente che sono trasferiti da un ordine ad un altro, ordinando che non sia alcun ricevuto se non con condizione di star nel chiostro, nondimeno per la paritá della ragione, anzi per un argomento di maggior ragione, è stato inteso generalmente di tutti. E perché si concedeva in corte per grazia le chiese in iuspatronato, e per far anco maggior grazia a petizione di chi l’impetrava era conceduto che potessero deputar persona ecclesiastica con facoltá di instituir il presentato, nel duodecimo capo fu rimediato al primo disordine, ordinando che il ius di patronato non