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392 l'istoria del concilio tridentino


Non sodisfacendosi altri delle resoluzioni né dell’una né dell’altra parte, proposero alcuni che si pigliassero le parole del concilio fiorentino e non si cercasse piú oltre; altri pigliarono termine che si condennasse solo chi dirá il prete e non il solo vescovo esser ordinario ministro, lasciando che con quella parola ambe le opinioni potessero valersi, essendo libero l’inferire: «adonque ci è un altro ministro straordinario», o vero dire: «adonque non ve ne può esser altro, perché li sacramenti non hanno ministro se non ordinario».

Mentre li articoli sopra detti furono discussi dalli teologi, nella congregazione de’ canonisti, formata per raccogliere e rimediare agli abusi concernenti le materie stesse delli sacramenti in generale, e del battesmo e confirmazione, fu formato un decreto continente sei capi, che in sustanzia diceva:

Che la sinodo, volendo levar gli abusi introdotti dagli uomini o dai tempi, e insegnare li ministri delle chiese e gli altri fedeli come si debbono governare nel custodirli, ministrarli e riceverli, ordina:

I. Che li sacramenti ecclesiastici siano liberalmente conferiti, e per ministrarli nessuna cosa sia riscossa o vero addimandata sotto qualsivoglia pretesto, né sia posto in mostra cassetta, vaso, drappo o altra tal cosa, per quale tacitamente appaia che si dimandi; né meno sia negato o differito il sacramento sotto pretesto di qual si voglia longa e antica consuetudine di non conferirli se non ricevuta prima determinata mercede, o vero anco sodisfazione di qualche cosa del resto debita; atteso che né il pretesto di consuetudine, né la longhezza del tempo sminuisce, anzi accresce il peccato, e li contraffacenti sottogiacciono alle pene statuite dalle leggi contra li simoniaci.

II. Il sacramento del battesmo non sia conferito in luochi profani, ma solo nelle chiese, salvoché per urgente necessitá, ed eccettuati li figliuoli dei re e principi, secondo la costituzione di Clemente V; la qual però non abbia luoco in tutti quelli che hanno dominio, ma solo nelli principi grandi: né li vescovi diano la cresma se non vestiti con paramenti condecenti, e nelle chiese, luochi sacri o case episcopali.