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libro secondo - capitolo v 295


Quanto alle predicazioni, contiene il decreto che li vescovi e prelati siano tenuti, non essendo impediti, predicar l’Evangelio con la bocca propria; e impediti, siano ubbligati sustituir persone idonee. Che li curati inferiori debbino insegnar le cose necessarie alla salute, o di propria bocca o per opera d’altri, almeno le dominiche e feste solenni; al che fare siano costretti dalli vescovi, non ostante qualonque esenzione. E allo stesso siano costretti dalli metropolitani, come delegati dal papa, li curati delle parrocchiali soggette alli monasteri che non sono in diocesi alcuna, se il prelato regolar sará negligente a farlo. Che li regolari non predichino senza l’approbazione della vita, costumi e scienza dalli superiori loro; e nelle chiese del loro ordine, inanzi che principiar la predicazione, debbino dimandar personalmente la benedizione al vescovo; ma nelle altre non predichino senza la licenza episcopale, la qual sia concessa senza pagamento. Se il predicator seminerá errori o scandoli, il vescovo li proibisca il predicare; e se predicherá eresie, proceda contra lui come la legge ordina e secondo la consuetudine; e se il predicator fosse privilegiato, lo faccia come delegato, avendo però cura che li predicatori non siano molestati per false imputazioni e calunnie, e non abbiano giusta occasione di dolersi di loro. Non permettino che, sotto pretesto di privilegi, né regolari che vivono fuori del chiostro, né preti secolari, se non conosciuti e approvati da loro, predichino, sinché non sia di ciò dato conto al pontefice. Li questori non possino né predicare essi né far predicare; e contraffacendo, non ostanti privilegi, siano costretti dal vescovo ad ubidire. In fine fu assegnato il termine della seguente sessione al dí 29 luglio.

Prononciati li decreti dal vescovo celebrante, il secretario del concilio lesse le lettere del re di Francia, in quali deputava ambasciatore al concilio Pietro Danesio; ed egli fece una longa e faconda orazione alli padri, nella quale disse in sostanza: che il regno di Francia da Clodoveo, primo re cristianissimo, ha conservato la religione cristiana sempre sincerissima; che san Gregorio I diede titolo di cattolico a Childeberto in