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Se un paralitico voglia correre, ed un uomo
lesto non voglia, rimarranno tutti e due al
loro posto. Il corpo politico ha i medesimi
motori: vi si distinguono pure la forza e la
volontà, questa sotto il nome di potere legislativo,
l’altra sotto il nome di potere
esecutivo. Senza il loro appoggio non vi si
fa o non vi si deve far niente.
Abbiamo visto che il potere legislativo
spetta al popolo e non può spettare ad altri
fuorchè a lui. All’incontro si vede facilmente,
dai principii qui sopra stabiliti, che il potere
esecutivo non può appartenere alla generalità
come legislatrice o sovrana perchè
quel potere non consiste se non in atti particolari,
che non sono di competenza della
legge, nè per conseguenza del sovrano, i cui
atti non ponno essere altro fuorchè leggi.
È dunque necessario alla forza pubblica un agente proprio che la concentri e la metta in opera secondo le direzioni della volontà generale, che serva alla comunicazione dello stato e del sovrano, che faccia in qualche guisa nella persona pubblica ciò che fa nell’uomo l’unione dell’anima e del corpo. Ecco