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rizzi l’instituzione verso ciascuno di quegli obbietti.

La costituzione di uno stato è veramente soda e durevole, quando le convenienze sono talmente osservate, che i naturali rapporti e le leggi vanno sempre d’accordo sui medesimi punti, e le leggi per dir così non fanno altro se non assicurare, accompagnare e rettificare i rapporti. Ma se il legislatore ingannandosi nel suo oggetto, prenda un principio diverso da quello che nasce dalla natura delle cose; che uno tenda alla servitù, l’altro alla libertà, l’uno alle ricchezze, l’altro alla popolazione, l’uno alla pace, l’altro alle conquiste, allora vedrannosi le leggi insensibilmente indebolirsi, la costituzione alterarsi, e lo stato non cesserà d’essere agitato finchè non sia o distrutto o cambiato, e l’invincibile natura non abbia ripigliato il suo imperio.

Cap. XII

Divisione delle leggi.

Per ordinare il tutto, o dare la miglior forma possibile alla cosa pubblica, sonovi