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benissimo statuire che vi saranno dei privilegi,
ma non può conferirne nominatamente
a’ niuno; la legge può formare parecchie classi
di cittadini, anche indicare le qualità che daranno
diritto a queste classi, ma non può nominare
nè Tizio nè Caio per esservi ammessi;
può stabilire un governo regio od una successione
ereditaria, ma non può eleggere un
ro, nè nominare una famiglia reale: in una
parola qualsiasi uffizio che riferiscasi ad un
oggetto individuale non è di pertinenza del
potere legislativo.
Da ciò si scorge subito che non è più mestieri di chiedere a chi spetti la formazione delle leggi, poichè sono atti della volontà generale, nè se il principe stia al di sopra delle leggi, poichè è membro dello stato, nè se la legge può essere ingiusta, poichè niuno è ingiusto verso di sè, nè come si è liberi e sottomessi alle leggi, poichè queste non sono altro che registri delle nostre volontà.
Oltracciò si scorge ancora, che la legge riunendo l’universalità della volontà e dell’oggetto, gli ordini dispotici d’un uomo qualsiasi non sono una legge; nè legge sono gli