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gli sia straniera non è generale: riguarda a
lui; e se questo oggetto è nello stato, ei ne
fa parte: allora formasi tra il tutto e la sua
parte una relazione che ne fa due esseri
distinti, dei quali l’uno è la parte, e l’altro
è il tutto, meno questa parte stessa. Ma il
tutto meno una parte non è il tutto, e fintantochè
questa relazione sussiste, non vi ha
più un tutto ma due parti disuguali; dal che
ne viene che la volontà dell’una non è nemmen
più generale riguardo all’altra.
Ma quando tutto il popolo statuisce su tutto il popolo, ei non considera se non se stesso; e se formisi allora un rapporto, gli è dell’oggetto intero sotto un punto di vista all’oggetto intero sotto un altro punto di vista, senza niuna distinzione del tutto. Allora la materia su cui si delibera, è generale come la volontà deliberante. Ed io chiamo una legge quest’atto.
Quando io dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, io intendo che la legge considera i soggetti in corpo e le azioni come astratte, non mai un uomo come individuo nè una azione particolare. Così la legge può