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nel governo. Non vi è uomo malvagio che non si possa render buono a qualche cosa. Non si ha diritto di far morire nemmeno per l’esempio, eccetto quello che non si può conservare senza pericolo.

Riguardo al diritto di far grazia o di francare un colpevole dalla pena inflittagli dalla legge e pronunciata dal giudice, questo diritto non appartiene se non a quello che sta sopra al giudice od alla legge, cioè al sovrano; e nè anco questo suo diritto è ben chiaro, e rarissimi sono i casi in cui debba farne uso. In uno stato ben governato succedono poche punizioni non perchè si faccia sovente grazia, ma perchè vi sono pochi delinquenti: la moltiplicità dei delitti ne assicura la impunità quando lo stato è in decadenza. Nella romana repubblica nè il senato nè i consoli non tentarono mai di far grazia: il popolo stesso non ne faceva quantunque alcuna volta rivocasse il proprio giudizio. Il far grazia frequentemente è segno che tra breve i delitti non ne avranno più bisogno, e ciascuno vede dove ciò conduca. Ma io sento che il mio cuore mormora e raffrena la mia