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emanazioni. Così per esempio si considerò l’atto di dichiarare la guerra e quello di fare la pace quali atti di sovranità, e non lo sono; perchè ciascuno di questi atti non è una legge, ma soltanto un’applicazione della legge, un atto particolare che determina il caso della legge, il che si vedrà chiaramente quando sarà fissa l’idea annessa alla parola; legge.

Così tenendo dietro alle altre divisioni si vedrebbe, che ogni qualvolta credesi di trovare la sovranità divisa, si è in inganno; che i diritti i quali si pigliano quai parti di quella sovranità le sono tutti subordinati, e sempre suppongono volontà supreme il cui eseguimento vien procacciato da quei diritti.

Dire non si potrebbe quanta oscurità abbia gittato questo difetto d’esattezza sulle decisioni degli autori in materia di diritto politico, allorchè vollero portar giudizio dei diritti rispettivi dei re e dei popoli basati sui principi da essi stabiliti. Ciascuno può vedere nei capitoli 3 e 4 del primo libro di Grozio quanto quest’uomo dotto ed il suo traduttore Barbeyrac si allaccino e si imbroglino nei loro sofismi per tema di dir troppo