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obbligare il sovrano verso se stesso, e che
per conseguenza è contro la natura del corpo
politico, che il sovrano impongasi una legge
che non possa infrangere. Non potendo considerarsi
fuorchè sotto un solo e medesimo
aspetto, trovasi egli allora nella condizione
d’un particolare contraente con se stesso;
dal che si vede che non v’ha, nè può esservi
nessuna sorta di legge fondamentale obbligatoria
pel corpo del popolo, nè anco il contratto
sociale. Il che non significa già, che
questo corpo non possa benissimo impegnarsi
verso altrui, in ciò che non deroga punto
a questo contratto, perchè rispetto allo straniero
ei diventa un semplice essere, un individuo.
Ma il corpo politico ossia il sovrano non derivando il suo essere se non dalla santità del contratto, non può mai obbligarsi, anche inverso altrui, a niente che deroghi a quest’atto primitivo, come sarebbe d’alienare qualche porzione di se stesso e di sottomettersi ad un altro sovrano. Violando l’atto per cui esiste si annienterebbe, ed il nulla genera nulla.