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Cap. VII
Della censura.
Siccome la dichiarazione della volontà generale si fa per mezzo della legge, così la dichiarazione del pubblico giudizio si fa dalla censura. L’opinione pubblica è la specie di legge, di cui il censore è il ministro, e la quale applica ai casi particolari ad esempio del principe.
Ben lungi adunque dall’esser l’arbitro della opinione del popolo, il tribunale della censura non ne è se non il dichiaratore: e non appena ci devia da ciò, che le sue decisioni sono irrite e nulle.
È inutile distinguere i costumi di una nazione dagli oggetti di sua stima; perchè tutto ciò si attiene al medesimo principio e necessariamente si confonde. Presso tutti i popoli del mondo, non è la natura ma l’opinione, che decide della scelta dei loro piaceri. Raddrizzate le opinioni degli uomini, e i loro costumi si appureranno di per sè. Si ama