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Vero è, che quei cambiamenti sono sempre pericolosi, e che non bisogna mai toccare il governo stabilito se non quando diventi incompatibile col pubblico bene; ma codesta circospezione è una massima di politica, e non una regola di diritto; e lo stato non è tenuto maggiormente di lasciare l’autorità civile a’ suoi capi, che l’autorità militare a’ suoi generali.

Vero è ancora, che in simile caso non si saprebbe con soverchia diligenza osservare tutte le formalità volute per distinguere un atto regolare e legittimo da un tumulto sedizioso, e le volontà di tutto un popolo dalle grida di una fazione. In questa circostanza sopratutto non bisogna concedere al caso odioso se non ciò, che non gli si può negare in tutto il rigore del diritto, ed è pure da codest’obbligo che il principe trae un grande vantaggio per conservare il suo potere malgrado il popolo, senza che si possa dire che ei l’abbia usurpato: imperciocchè nel mentre che sembra far uso soltanto de’ suoi diritti, gli è facilissimo l’ampliarli, ed impedire, sotto il pretesto della pubblica quiete, le