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tivamente convocato dalla legge, senza che
faccia d’uopo per ciò di nessun’altra formale
convocazione.
Ma, fuori di queste assemblee giuridiche per la loro sola data, ogni assemblea del popole che non sarà stata convocata dai magistrati preposti a questo effetto e secondo le forme prescritte, dev’essere, tenuta, per illegittima, e di nessuna efficacia, perché l’ordine stesso di ragunare deve emanare dalla legge.
Riguardo alle tornate più o meno frequenti delle assemblee legittime; esse dipendono da tante considerazioni, che non vi si potrebbe dare delle norme precise. Si può dire soltanto in generale, che più il governo è forte, e più deve mostrarsi frequentemente il sovrano.
Mi si dirà, che ciò può esser buono per una sola città; ma che fare quando lo stato ne contiene di parecchie? Si dividerà forse l’autorità sovrana? oppure la si dovrà concentrare in una sola città ed assoggettare tutto il rimanente?
Io rispondo, che non si deve fare nè