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7.

In ciascun anno al primo esame i collegiati presteranno giuramento di esaminare quelli, che si presenteranno, senza comunicar loro direttamente, nè indirettamente le interrogazioni, e di dare il loro parere con giustizia, senza parzialità, e colla sola mira del pubblico bene.

8.

Si permette a detti collegi di proporre que’ regolamenti, che stimeranno necessari per il loro buon reggimento, ed avranno essi l’incarico di rappresentare alla Camera non meno gli abusi, che s’introducessero nell’esercizio del Notariato, quanto se alcuno de’ Notai del dipartimento per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni vi si rendesse inabile, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili se ne facesse indegno, acciocchè dal Magistrato si dieno gli opportuni provvedimenti per inibirgliene l’esercizio; ed in oltre veglieranno, che non si moltiplichi di troppo il numero de’ Notai oltre il bisogno delle rispettive città, e provincie.


TITOLO II.


Delle patenti de’ Notai, e della diversa estensione del dritto

di esercitare il Notariato nelle rispettive provincie


1.

I

Notai, che presentemente esercitano il Notariato nelle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, e nelle valli di Sesia, e dell’Ossola, dovranno prima del venturo anno 1771 rapportare da S. M. patenti di costituzione, le quali saranno loro accordate senza ulterior esame, e senza verun pagamento al Regio Erario, nè anche a titolo d’emolumento, purchè sieno sudditi di S. M., abbiano fissa abitazione ne’ Regj Stati, e presentino legittimi titoli della loro creazione, ed ammessione.



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