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REGOLAMENTO.


TITOLO PRIMO


De’ collegi de’ Notai, e dell’esame di coloro,

che aspirano al Notariato


§. 1.

[Rex. Car. Em.]

II

N tutte le città capi di provincia degli Stati di S. M. vi sarà un collegio di Notai, il quale avrà le infraespresse incumbenze, ed ispezioni sopra i Notai della provincia: saranno a ciascun collegio ascritti da S. M. dodici soggetti, o quel minore numero, che stimerà più proporzionato; ed in appresso spetterà al corpo medesimo la elezione de’ collegiali a misura, che si farà luogo alla surrogazione di essi.

2.

Nelle città di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, e Bobbio, ed in Varallo rimarranno in essere i collegi de’ Notai, che già vi sono stabiliti, e continueranno ad essere composti di que’ soggetti, che vi sono aggregati; ma non si potranno surrogare altri collegiali, salvo quando si tratterà di compiere il numero di dodici. Il collegio di Voghera, come gli altri, estenderà le sue ispezioni in tutte le terre, e luoghi, che verranno assegnati a quella provincia; quelli di Bobbio, e di Varallo, come pure l’altro, che sarà eretto in Domo d’Ossola, eserciteranno le stesse funzioni nel Bobbiese, nella Valsesia, e nell’Ossola superiore rispettivamente, senza dipendere da verun altro collegio.

3.

Coloro, che aspirano al Notariato, dovranno in prima riportare dal collegio, da cui dipende la loro patria, un certificato, nel quale si comprovino i seguenti articoli.

Se il ricorrente sia suddito di S. M., ed in istato laicale.


                                                  A