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Notai defunti, come altresì delle pergamene autentiche senza prima denunziare, e presentare tali scritture all'Insinuatore della tappa, il quale sarà tenuto d'immamtinenti trasmetterne nota al Magistrato della Camera, da cui a vista di essa si daranno senza costo di alcuna spesa, e sentito il Proccuratore Generale di S.M., le provvidenze o per la permissione del contratto, o pel ritiramento di tali scritture, mediante il contemporaneo pagamento del giusto prezzo da farsi dagl'interessati, o dalle Regie Finanze secondo l'emergenze.

6.

[Rex Car. Em. 30. Jan. 1739.] Premendo assai al Regio servizio, ed a quello del pubblico, che alla morte de' Notai si accerti, e riconosca, se vi siano rimaste scritture da insinuare, perciò adempiendosi con prontezza dagl'Insinuatori l'incarico lor dato nelle Regie Finanze, se non si avranno contravvenzioni del Notaio defunto, che lo facciano ricadere con quello delle vacazioni a carico degli eredi, o de' sicurtà del medesimo, e in difetto delle parti interessate; ove poi detti Insinuatori non vi adempissero, incorreranno la pena di scudi dieci.

7.

[Rex Car. Em.]Non si accorderà dalla Camera in favore degli eredi de' Notai defunti la commessione ad altro Notaio per levare a benefizio delle parti le copie degli atti, e contratti da quelli ricevuti, se col verbale dell'Insinuatore non risulterà, che siasi fatta la suddetta trasferta, e che o tutti siansi insinuati, od almeno siano assicurati i minutari, e le minute, rispetto alle quali dovrà in detto verbale farsi la designazione di quelle, che rimarranno ad insinuarsi, cola descrizione delle imperfezioni, che o per mancanza di data, o d'autentica, o d'intestazione, o per altri simili difetti si saranno in esse riconosciute.


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