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TITOLO VIII.


De’ doveri de’ Notai rispetto alla insinuazione degli atti,
e contratti, e spedizione delle copie de’ medesimi.


1.

[Car. Em. I.
28. Apr. 1610.

Rex Car. Em.
]

O

Gni Notaio sarà in obbligo di portare, o mandare al Tabellione, o sia all’archivio dell’insinuazione della tappa, a cui sarà destinato fra il termine di giorni cinquanta prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 4. §. 15. tutti gli atti, e contratti sottoposti all’insinuazione da lui ricevuti, cioè una copia di caduno d’essi, e di tutte le inserzioni fattevi scritta tutto a lungo in carta da protocollo, con inchiostro di buona qualità: questa sarà da lui soscritta tabellionalmente col suo nome, e cognome senz’alcuna abrasione, né cancellatura, che non possa leggersi, né postilla, che non sia da lui soscritta, e senz’abbreviature nelle parti essenziali.

2.

I Segretari delle Comunità, che hanno convenuto, o convenissero in avvenire il dritto d’insinuazione, dovranno insinuare gli atti, e contratti delle medesime, che vi sono soggetti fra lo stesso termine di giorni cinquanta, in difetto soggiaceranno alle pene stesse prescritte contro i Notai senza poterli scusare, che dalle Comunità non sia stato somministrato, e pagato detto dritto: simili convenzioni però, che si facessero in avvenire cogl’Insinuatori, non potranno avere la loro esecuzione, fino a che sieno approvate dalla Camera.

3.

Per evitare le pene prescritte per la non seguita insinuazione entro i termini stabiliti non basterà, che le copie degli atti, e contratti si rimettano all’Insinuatore, se non si farà il contemporaneo pagamento del dritto, o l’Insinuatore non ne farà debito proprio.