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TITOLO VII.


Della maniera di tenere i registri,

e minutari.


1.

[Crist. 2. Dec. 1647.

Rex Car. Em.
]

L

E minute dovranno da’ Notai tenersi in forma di libro cucite insieme, l’una dopo l’altra senza preposterazione, apponendo in ogn’una di esse il titolo di ciascun atto, che dovrà indi riportarsi per rubrica al principio d’ogni minutaro con menzione individua di tutte le parti contraenti, e relazione al foglio, in cui si troverà la minuta: dovranno inserirvisi tra le ventiquattro ore almeno dopo che le avranno ricevute; e conseguentemente non potranno tenersi due minutari correnti nello stesso tempo, né si principierà un nuovo minutaro pria che sia terminato il precedente sotto pena di scudi venticinque.

2.

[Car. Em. I.
16. Nov. 1624.
Chris. 2. Dec. 1647.
Rex Car. Em.
]
A questo effetto saranno tanto detti minutari, quanto i registri degli atti giudiziali, e comunitativi, che sono soggetti all’insinuazione, affogliati anche ne’ fogli bianchi, e non scritturati, ne’ quali dovrà tirarsi una linea di cima in fondo, e detta affogliazione si farà a misura che vi s’inseriranno le minute sotto pena di scudi quattro, alla quale si farà pur luogo, ogni qual volta si riconosca non essere giusta l’affogliazione.

3.

Dovrà l’affogliazione continuarsi sotto la medesima pena tanto per le inserzioni, che si facessero negli atti, e contratti al tempo del rogito, quanto per le altre, che sopravvenissero, le quali dovranno cucirsi nel minutaro nel giorno, in cui saranno presentate, ancorché venissero ad essere separate dall’atto, e contratto, al quale appartengono, bastando, che in piede di questo si faccia dal Notaio l’opportuna annotazione col richiamo al foglio del minutaro, in cui esisterà l’inserzione, e che a questa si faccia simile annotazione dell’atto, e contratto, al quale appartiene.


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