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34. cap. 14.; che se ardissero di riceverli, saranno sommariamente puniti dal Senato con pene esemplari, alle quali si farà altresì luogo contro di loro, ogni qualvolta consapevoli di frode, inganno, o seduzione di alcuno de’ contraenti, o che questi sia forzato al contratto, o senza piena libertà di sentimento, o consenso, niente di meno ne rogassero l’instrumento; basterà, che sia decretato per tali cause il loro castigo, acciocché per effetto di questa condanna debbano poi essere dalla Camera senz’altro dichiarati indegni, ed inabili all’esercizio del Notariato: per lo che sarà obbligo degli Avvocati Fiscali Generali di rimettere copia delle sentenze al Procuratore Generale di S. M.

26.

Que’ Notai, che riceveranno contratti d’alienazione di beni de’ minori, o delle femmine senza l’osservanza delle solennità prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 11. incorreranno nella pena di scudi venticinque, e ricevendo per semplici testimoniali, od altrimenti, che per pubblico instrumenro, atti, e contratti, sottoposti all’insinuazione, soggiaceranno alla pena di scudi cinque.

27.

[Rex Victor Amed.
Constit. 1729.
]
Nel ricevere i testamenti, saranno tenuti i Notai d’interrogare i testatori, ed esortargli a lasciare qualche cosa a’ rispettivi spedali di Carità del luogo, e della provincia, ove si troveranno, e lo stesso praticheranno a riguardo dello spedale de’ Santi Morizio, e Lazaro, con fare menzione specifica nel corpo di detti testamenti anche del rifiuto, che ne potesse fare il testatore sotto pena di scudi sei, e rispetto a’ testamenti sigillati dovrà adempirsi a quanto sopra nell’atto di remissione.