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17.

Le contravvenzioni a’ precedenti §§. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. si puniranno colla pena di lire cento.

18.

[Amed. VIII.
Rex Car. Em.
]
Facendo qualche Notaio stendere le minute, o le copie per l’insinuazione, e per le parti da altra persona sua confidente (il che si praticherà senz’altro da que’ Notai, i quali non hanno un carattere bello, chiaro, ed intelligibile) ne farà menzione, spiegando il nome, e cognome di chi le ha scritte sotto pena di lire cinquanta per l’omissione di tal’espressione.

19.

Per assicurare, che segua nel tempo prescritto l’insinuazione degli atti, e contratti, che vi sono soggetti, ogni Notaio nell’atto stesso del rogito, ed alla presenza de’ testimoni dovrà rimettere a’ testatori, ed a ciascuna delle parti contraenti, o quando queste sono in gran numero, almeno a due de’ principali interessati, una fede autentica in carta semplice, e senza costo di spesa, nella quale si esprima la data del giorno, mese, ed anno, il nome, e cognome de’ contraenti, ed il titolo del contratto, ed atto da esso ricevuto sotto pena in difetto di scudi dieci, di non poter pretendere la mercede degli atti, e contratti per esso ricevuti, e di doverne ciò non ostante rimettere la copia.

20.

Seguendo la morte del testatore entro gli otto giorni dopo fatto il testamento, dovrà il Notaio sotto la stessa pena rimettere l’anzidetta fede all’erede istituito nel testamento.

21.

I testatori, gli eredi rispettivamente, ed i contraenti rimetteranno detta fede all’insinuatore, ove risiedano nel luogo della tappa, ed abitando nel distretto di questa, gliela faranno pervenire, fra il termine di giorni quindici.



22.