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zione degli atti, e contratti lasciati dal Notaio defunto, od assente, da cui era esercitata la piazza.

9.

Spetterà a’ Giusdicenti ordinarj il compellire i sostituiti, ed affittavoli al pagamento de’ fitti, delle mercedi, e degli emolumenti convenuti, ed il conoscere sul finimento, o risoluzione degli affittamenti; ma se i proprietarj agiranno, acciocché questi facciano fede d’aver insinuati gli atti, e contratti per essi rogati, o dopo dichiarata dall’ordinario la risoluzione dell’affittamento, intenderanno, che a’ medesimi sia inibito l’esercizio della loro piazza, s’indirizzeranno alla Camera de’ Conti, la quale potrà commettere a’ Conservatori, o Delegati del Tabellione, acciocché vi provvedano sommariamente.


TITOLO VI.


Degli obblighi de’ Notai nel rogito degli atti,
e contratti.


1.

[Car. Em. I.
28. April. 1610.
]

E

Sprimeranno i Notai negli atti, e contratti il nome del padre de’ contraenti con ispecificazione se vivo, o morto, e la patria, ed abitazione di essi, e de’ testimonj sotto pena di lire venticinque, spiegando l’abitazione anche rispetto a coloro, che dimorano nella propria patria.

2.

[Car. Em. I.
28. April. 1610.
Rex Car. Em.
30. Januar. 1739.
16. Mar. 1742.
]
Nel ricever atti, e contratti sottoposti all’insinuazione vi apporranno nel principio in carattere disteso, e non in cifra, né con abbreviature l’anno, mese, giorno, e luogo, dove saranno ricevuti, e stipulati, e negli atti, e contratti portanti ipoteca per maggior sicurezza dell’anteriorità esprimeranno individualmente anche l’ora, se si potrà, od almeno spiegheranno se avanti, o dopo il mezzo giorno sotto la pena espressa nel §. precedente, nella quale incorreranno altresì gli Attuari, e Segretari de’ Tribunali, che negli atti giudiziali soggetti all’insinuazione, i Segretari delle Comunità, che negli atti comuni-