Pagina:Regolamento Biblioteca Lazzeriniana.djvu/9


— 9 —


adibite persone ritenute competenti dalla Giunta di vigilanza e che abbiano un corredo sufficiente di studî.

Art. 21. — Ai custodi spetta la pulizia della suppellettile letteraria e delle sale, il basso servizio e l’aiuto da darsi ove occorra ai distributori.

Art. 22. — Gl’impiegati dovranno rimettere al posto giorno per giorno tutti i libri dati in sala di lettura, salvo il caso che il lettore nel restituirli abbia espressamente dichiarato al distributore di volere servirsene il giorno successivo.

A tale uopo gl’impiegati provvederanno alla collocazione dei libri nelle ore diurne, quando la Biblioteca sta aperta la sera, e trattenendovisi mezz'ora dopo la chiusura, quando sta aperta il giorno.

CAPITOLO V.

Uso pubblico della Biblioteca.

Art. 23. — Il lettore deve apporre sopra il registro a ciò destinato la propria firma in maniera leggibile indicando chiaramente l’autore, il titolo e il volume dell’opera domandata.

Art. 24. — È vietato l’uso del compasso e il servirsi d’inchiostro o di colori per copiare incisioni o disegni.

Art. 25. — Nessun lettore potrà uscire dalla sala senza avere restituito prima le opere avute.