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capitolo primo 45

dalla relazione dell’illustre carrarese, la quale è un vero capolavoro di finezza, di chiarezza e d’eleganza.

Il legislatore, in nome dell’onore, della sicurezza, della potenza e della prosperità della Svizzera, patria comune, domandava ai cantoni che abdicassero una parte della loro sovranità a beneficio, sostegno e consolidamento dell’autorità centrale, affinché la sovranità della Dieta si rafforzasse a vantaggio di tutta la confederazione.

Il potere centrale sarebbe stato costituito dalla Dieta federale, composta di quarantaquattro deputati, nominati due per cantone. La Dieta eleggerebbe quattro consiglieri federali i quali, presieduti dal Landman della Svizzera, eletto dalle magistrature cantonali, formerebbero il potere esecutivo della repubblica svizzera.

La Dieta sarebbe il potere supremo e deliberante e avrebbe il diritto di pace, di guerra, di stringere trattati politici e commerciali, presiederebbe all’esercito, all’istruzione, legifererebbe, nominerebbe gli ufficiali federali civili e militari, gli agenti diplomatici, li porrebbe in accusa, ove occorresse, e li giudicherebbe.

I quattro consiglieri federali del potere esecutivo sarebbero preposti, sotto la presidenza del Landman, ai quattro dipartimenti in cui si dividerebbero tutti gli affari federali, estero, interno, milizia e finanza. Esisterebbe un potere giudiziario federale, assolutamente indipendente dal potere deliberante e dall’esecutivo; esso sarebbe composto di una Corte federale che giudicherebbe dei delitti di alto tradimento, dei reati commessi dagli ufficiali pubblici federali, posti in accusa dalla Dieta, le violenze, le ribellioni contro le autorità federali e i crimini militari. In materia civile la Corte federale giudicherebbe le contestazioni fra cantone e cantone, fra un cantone e il Consiglio federale, quando la questione fosse ad essa rinviata dalla Dieta.

I nove giudici e i quattro supplenti della Corte federale sarebbero eletti dalla Dieta per sei anni, salvo il diritto di riconferma, sopra una lista presentata dalle magistrature cantonali.

«La Dieta della confederazione, il Landman, il Consiglio federale, la Corte di giustizia, la Cancelleria non erano più - secondo il disegno del nuovo patto federale - erranti ad ogni tre anni di paese in paese, ma avevano sempre la loro sede nel