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cun libro che abbia avuto resultati più fecondi e più immediati di questo: sembra che tutte le legislazioni penali, accusate da questa voce potente e tradotte alla sbarra dell’opinione pubblica, si siano inchinate dinanzi a questo giudizio sovrano: esse si sono quasi unanimemente trasformate. A partire, infatti, da questo momento gli studi sono cominciati in grande parte degli stati d’Europa sulle leggi criminali e un movimento generale di riforma si è manifestato. In Francia la legge del 28 aprile 1832 ha ben tosto apportato numerose e profonde modificazioni nel nostro codice penale. In Allemagna nuovi codici lungamente preparati sono stati pubblicati nel 1838 in Sassonia, nel 1839 nel Würtemberg, nel 1840 nel Brunswick e nell’Hannover, nel 1841 nell’Assia Darmstadt. Le stesse riforme si sono successivamente compiute in Prussia, in Piemonte, in qualche cantone svizzero, in Spagna e particolarmente in Inghilterra. Noi non pretendiamo affatto che tutte queste nuove leggi, obbedienti a uno stesso pensiero teorico, abbiano avuto per iscopo di formularne l’applicazione: la legislazione positiva non marcia nè così presto, nè così risolutamente. Ma, noi l’abbiamo già detto, fa d’uopo distinguere due punti nel Trattato di diritto penale: la critica energica e vigorosa dello vecchie legislazioni e la esposizione di regole nuove che, secondo l’autore, dovrebbero essere il fondamento di ogni legislazione razionale. Ora se i legislatori, senza rigettare quelle regole, non le hanno sistematicamente applicate, essi hanno almeno riconosciuto alcuni degli abusi che loro erano stati segnalati e li hanno per la più parte tolti. Tale è stato il sensibile progresso operatosi sotto la influenza del libro del signor Rossi; suscitando la discussione dei principî del diritto penale, egli ha condotto a un imperfetto miglioramento ma reale del diritto positivo»1.

Ad ogni modo credo degno di nota il rilievo fatto da un altro caldissimo ammiratore del Rossi e per effetto del quale mi pare che si completi ciò che diceva l’Hélie e si abbia una delle principali ragioni della grande influenza esercitata sullo spirito pubblico europeo dal libro del Rossi. «Nel diritto penale

  1. F. Hélie, nella Introduzione al Trattato di diritto penale nelle Œuvres complètes de P. Rossi publiées par ordre du Gouvernement italien, Paris, librairie de Guillaumin et C., 1863, tom. I, pag.. vi e vii.