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o DEL 185356.

quali venisse presentato nn atto per cui sia obbligatoria Î’in- sinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenerlo e darne tosto notizia all’insinoatore per quell’effelto che di ragione; in difetto incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metá delle tasse di insinuazione dovule per l’alto stesso, con che però non sia mai minore di lire dieci nè mag- giore di cento. -

Art, 45, Qualunque occultazione di prezzo in un atto pun- blico dará luogo sl pagamento della tripla tassa sulla parle dei prezzo occultato.

Il notaio che risulterá complice di simili oceultazioni sará tennto solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento della tripla tassa suddetta, e ciò in- dipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delle leggi sul notariato,

L’azione contro le parti ed il notaio per la riscossione della maggiore tassa imposta col presente articolo, si preseriverá fra due anni decorrendi dal giorno in cui Voccultazione del prezzo sará venuta a notizia dell’amministrazione.

Art, 46. Gli insinvatori non potranne sette qualangue pre- testo, anche d’insufficienza del prezzo convenuto o dei valore dichiarato, rifiutare o differire l’insinuvazione degli atti che loro saranno presenisti col contemporanco pagamento delle relative tasse.

Art. 47, Non si fará luogo alla restituzione delle tasse re- golarmente riscosse sopra aîti dei quali venisse dai magi- strati o tribunali pronunciata Ja nulfitá o la rescissione,

Si eccettuano però, ecc., come nell’articolo 48 del pro- getto del Ministero.

L’azione di rimborso, ecc., come nell’articolo 48 del pro- getto del Ministero.

Capo II.

Disposizioni particolari per l’insinuazione degli atti esteri.

Art. 48 e 40, Ideniici agli articoli 49 e 80 del progetto ‘ del Ministero.

Art, 50. Il termine per l’insinuazione degli afti e delle scritture di cai all’articolo 49 sará d’otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d’Eusopa, a partire dalla loro data.

Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. b1. Totti gli atti esteri non contemplati nell’artieolo 49, i quali per Ja loro natura sarebbero soggetti all’insinua- zione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.

Art. B2, Si fa uso degli alli esteri:

1° Quando si producono avanti un’autoritá giudiziaria cd amministrativa, o qualunque ufficio governativo 0 comu- nale;

2° Quando se ne fa l’inserzione, od anche la semplice men- zione in qualche alto pubblico. Si potrá però senza contrav- venire alla legge citare in un atto soggetto alla insinuazione un alto od una scrittura estera non ancora insinuata, purchè il notaio 0 segretario rogante dichiari nell’atto stesso che insinuerá col medes!mo anche Vatto o la scrittura cifata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrá personalmente e so- lidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo delle tasse e spese d’insinuazione dell’atto estero, ma ancora di Una somma eguale aila metá dell’ammontare delle dette tasse non però mai minore di lire 10 qualora non venga insi-

li

nuato nei irenia giorni successivi alla data dell’atto in cui fu citato;

3° Quando alcuno assuma, ecc., come nel progetto del Mi- nistero.

Art. 55. Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi dala certa saranno insinuati col pagamento delle tasse stabi- lite dalla tariffa vigente all’epoca iu cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle. prece- denti leggi, ,

Art. 5". La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termine dell’articolo 49, tale formalitá è obbligatoria, dará luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico soli- dariamente delle parli contraenti, di una sopratassa eguale all’ammontare della metá della tassa principale, con che la medesimi non sia mai inferiore a lire dieci,

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri

dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare, Art, 53. La circostanza che le disposizieni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stata non esime lo siesso alto estero dalla applicazione della pre- senle legge, sia per l’obbligo dell’insinuazione, sia pel paga- mento delle relative tasse e sopratasse; ma in tal caso ia di- sposizione identica del contratto posteriore non sará piú s0g- getta che alla fassa fissa.

Art. 86. Identico all’articolo 88 del progeito del Mini- siero.

Art. 57. Ove l’atto sia esteso in altra lingua che l’italiana o la francese, non sará insinuato se non vi sará unita una versione italiana 9 francese fatta da un tradattore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduitori giurati nella provincia in cui si debbe effeltuare l’insinuazione, potrá es- sere deputato un traduttore dal presidente del tribunale della provincia medesima.’

Art. 58. L’azione del fisco per la consecuzione delle tasse e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incon» trata dall’amministrazione per far seguire l’insinuazione de- gli atti esteri sottratti a questa formalitá, sará solidaria con- tro le parti contraenti edi luro eredi, quando si tratti di quegli etti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri affi fa cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, sopratasse e spese, saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sará fatto uso,

Art, 59. Le azioni pel conse guimento delle tasse e dei sup- plementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

Capo III.

Disposizioni eccezionali per l’insinuazione di alcuni atti.

Art. 60. Gli afti che si stipulano nell’ interesse dello Sfato non sono soggetti al pagamento delle fasse d’insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contraîti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle allre parti.

Art. 61. Sono totalmente esenti da tali tasse gli atti o pro- cessi verbali di deliberamento, cui si procede dalle ammini- strazioni delle Stato per vendita ai pubblici incanti di og- getti mobili che appartengono allo Stato stesso,

Art, 62, Sono esenti dalla tassa proporzionale, e soggeiti

Ì alla tassa fissa: