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contraenti, in ragione dell’interesse che ciascuna di esse può avere nel contralto,

Tí tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sará dovuta tassa particolare.

Le parti contraenti ed il notzio saranno tenuti solidaria- mente verso l’erario al pagamento delle tasse, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrá azione solidaria verso le parti.

Non potrá tuttavia il notaio essere mai ricercato per sup- plimenti di tassa dopo eseguita la formalitá dell’insinuazione,

Art. 50. Come nell’articolo 29 del Ministero,

Art. 31. Sono soggetti alla tassa stabilita pei beni mobili:

4° I frutti non ancora raccolti, alienati separatamente dai beni stabili;

2° T tagli di boschi d*alto fusto da eseguirsi eniro cinque anni dalla data Jel contratto, come pure i tagli di boschi ce- dui o di piante sparse;

° L’avviamento di negozi;

4° I materiali degli edifizi da demolirsi snatro due anni dalla data del contratto;

5° Le ses’anze da escavarsi 0 prendersi per tempo non ec- cedente i trent’anni;

6° 1 diritti di posta, parimente per tempo non eccedente simile termine;

7° 1 diritti di privativa appartenenti agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;

8° Le addizioni fatte dall’osufruttaario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall’articolo 544 del Codice civile ;

9° Ogni altra cosa mobile a termini di detto Codice.

Art. 32, Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dal- l’articolo 7 della presente iegge, dovranno, per gli atti sog- getti all’insinuazione, farsi dalle parti contraenti 0 da una di esse, entro il termine di venti giorni dalla duta dell’atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l’insinuazione, colla firma della parle dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l’atto.

Potranno tuttavia estendersi Ministero.

Negli atti di divisione si dovrá dichiarare il valore del pa- trimonio o de:la sostanza da dividersi, tanto nel caso di ri- fatta, che in quello di assegnamento eguale.

Le parti che non addiverranno alla volata dichiarazione, incorreranno in una sopratassa uguale al quinto della tassa principale.

In questo caso dovrá la dichiarazione essere fatta dai notaio,

Art. 53. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, 0 da persona terza scelta d’accordo dalle parti 0 dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esi. gerá provvisoriamente sui valore che dovrá dichisrarsi nel- Patto od a termini dell’articolo 32, salvo, dopo segulto l’e stimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull’ec- cedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa ri- scossa corrispondente al minor valore od al minor quantita- tivo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 34. Per gli atti allegati a condizioni sospensive non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica o si rende noto l’avvenimento dal quale esse dipendono.

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell’insinuazione di tali atti sará espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo,

Goloro, cui profitterá, ecc., il resto come nel progetio del Ministero.

, ecc., come nel progetto del

Art. 55. Per gli alti di donazione portanti mutazione di proprietá che si verifichi soltanto colla merte del donante a norma delle disposizioni contenute nel capo v, titolo v, libro ni del Codice civile, non è dovuta al momento della loro in- sipuazione se non una tassa fissa, salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione, per cui si esprimerá nella ri- cevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo.

Sará però pagata la tassa proporzionale d’insinuazione per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceva il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti,

Art, 56. Quando il correspettivo apparente dall’atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d’oltre un quinto di quest’ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una sopratassa uguale alla metá della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori.

Art. 37. La domanda tanfo di supplemento quanto di re- stituzione di tasse d’insinuazione dovrá essere proposta entro due anni.

L’istanza di perizia dovrá essere promossa enlro ugnal ter- mine presso il giudice del mandamento in cui è compreso Pufficio dove fu operata l’insinvazione.

La decorrenza, ecc., come nel progetto del Ministero.

I termini, ecc., come nel progetto del Ministero,

1) termine, ecc., come nel progetto del Ministero.

Trascorso il termine, ece., come nel progetto del Ministero.

Pi questi però non si potrá mai far uso senza l’esegui-

mento della formalitá dell’ insinuazione ed il pagatuetto delle relative tasse,

Art. 38. I termine, ece., come nel progetto del Ministero.

Riguardo a quegli atti, ecc., come nel progetto del Mini- stero, ;

Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decor- rerá dalla data del processo verbale di chiusa.

Art. 59, Identico al progetto del Ministero.

Art. 40, Le tasse d’insinuazione saranno pagate contempo- raneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall’insinuatore liquidate, nè potrá mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qua- lunque pretesto.

Art, Bi. I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come so- pra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una sopratassa eguale alla metá della tassa dovuta per Pinsinnazione, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.

ll disposto da quest’articolo, ece., come nell’articolo 42 del progetto del Ministero.

Art. 42, i notai e segretari che in istrumenti o in altri atti

a insinuarsi euuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura seggetti all’insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri eccezione di cui all’articolo b2, in- correranno nell’ammenda di lire 25.

Tale pena non è però applicabile all’enunciazione od in- serzione d’atti e scritture, pei quali il termine dell’insinua- zione non sia ancora trascorso.

Art. 43, La produzione, ece., come nell’articolo 44 del progetto del Ministero.

Incorreranno in eguale ammenda i esfastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.

Art, 44, I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai