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poco in quei principii di giustizia che ci consigliarono a sop- primere o ridurre parecchi diritti d’emolumento per non rendere difficile ai cittadini il far valere le loro ragioni da- vanti ai tribunali. .

Per lo che le tasse in discorso, che colpiscono acquisti non al lavoro ed all’intelligenza, ma alla sorte dovuti, e che sa- ranno in tutti i casi meno onerose di quelle per lo stesso og- getto stabilite dalle legislazioni d’Inghilterra, di Francia, del Belgio, dell’Olanda e delia piú parte delle altre nazioni eu- ropee, ci sembrano meritevoli, avuti alla condizione nostra gli opportuni riguardi, di essere da voi, signori, senza esi- tazione adottate,

IV.

Tasse di emolumento.

Fra i tre rami di rendita dei quali si tratta, l’emolumento è quello di cni la massima cardinale della proporzionalitá maggiormente reclamava Ja revisione, tanto che fa mera- viglia come alcune norme regolatrici di questa tassa abbiano potuto rimanere sí lungo tempo, e sieno tuttavia in vigore. Cosí, secondo l’attuale legge, conforme in ciò alle precedenti, chi ha il suo assunto fondato in ragione deve pagare, come si è avvertito piú sopra, un emolumento doppio di quello al quale è tenuto il suo avversario, le cui pretensicui siano state in giudicio riconosciute insussistenti ! A questa e ad altre simili incongruenze si è opportunamente riparato con gli articoli del progetto di legge e della tariffa in discorso ; farono empiute le lacune additate dalla pratica ; venne sta- bilita nell’equa e costante quotitá dell’uno per certo la tassa proporzionale, variante oggigiorno a seconda cosí delle varie

giurisdizioni, come delle pronuncie di condanna 0 di assolu- _

toria ; fu abolito il diritto di sigillo e parecchi altri migliora - menti furono adottati.

Nè alla riforma della tassa d’emolumento presiedette, come perle due altre giá discusse, la ragione di finanza u- nifamente ai principii di giustizia, ma questi soli poterono deitare un progetto, dal quale il Governa non si ripromette un aumento di entrata. E piú oltre ancora, guidati da tali principii, procedettero i commissari vostri, i quali, riget- tando una nuova gravezza d’importazione francese, dedu- cendo i due terzi dalla tassa fissa per le sentenze dei giudici di mandamento, ed operando altre riduzioni, sono condotti a tali temperamenti, che avranno per effetto una diminu- zione di qualche centinaio di mila lire sul complessive pro- dotto di quest’imposta.

Prima di prendere partitamente a disamina gli articoli del progetto di legge e della tariffa, relativi alla tassa di cui si parla, dobbiamo notare il cancellamento di una parola nella maggior parte di quelli, cagionato dalla recente proposta, rinnovata in altro recinto parlamentare dal signor guardasi- gilli di S. M., del Codice di procedura civile, il quale rite- niamo che non tarderá ad essere approvato per andare in attivazione, assieme alla presente legge, col principiare del prossimo 1855.

Il progetto che attualmente ci occupa, modellato sulla pro- cedura in vigore, contemplò naturalmente come suscettive di emolumento, tanto fisso quanto proporzionale, non solole sentenze, ma altresí le ordinanze.

Ora, a termini della divisata nuova procedura, niuno dei provvedimenti che, dafi al giorno d’oggi per ordinanza, sono passibili di emolumento, potrá piú emanare in tal forma,

dovendo essi provvedimenti formare oggetto di sentenze. Lo

stesso avverrá per tutte le ordinanze che il progetto sotto- porrebbe alla fassa in questione.

Per la qual cosa abbiamo depennata la parola ordinanza da tatti i detti articoli, che ci facciamo senz’altro a passare in rapida rivista.

Articoli 88-420 del progetto dî legge.

Per maggior ordine e sempliciiá, abbiamo anzitutto par- tito l’articolo 88 in due, per guisa che nel primo sia con- templata la sola Corte di cassazione, i cui provvedimenti non possono dare luogo a tassa proporzionale, e nel secondo tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici.

Un’importante innovazione si riscontra in quest’articolo 88, che assoggetta all’emolumento le sentenze della Camera dei conti e dei Consigli d’intendenza e le sentenze in materia penale per quanto riguardano la parte civile, le quali tutte ne vanno oggidí esenti, Nessun privilegio è piú aramessibile, onde applaudiamo ad una disposizione che era richiesta non meno dai principii della giustizia distributiva che dagl’inte- ressi del pubblico erario.

Nel progetto non si fa cenno delle spese di lite. Il sotto- porie all’emolumento sarebbe, a parer nostro, esorbitante gravezza, massimamente perchè, consistendo giá esse per la maggior parte in diritti fiscali, si verificherebbe una troppo onerosa duplicazione di simili diritti. Si è quindi, a scanso di ogni dubbio, espressamente dichiarata Pesenzione di sif- fatte spese dall’emolumento.

Per simile motivo vi proponiamo la stessa esenzione per le sentenze relative a debito od a quotitá di tasse,

Alcuno dei vostri commissari avrebbe voluto levare la pa- rola liquidazione, la quale però venne mantenuta dalla Com- missione, attesochè non potrá mai dar luogo, come se ne esprimeva il timore, a duplicazione di tassa, massime a fronte dell’articolo 9. i

L’articolo $9, relativo alie deelaratorie di diritto, non diede luogo ad osservazioni.

Contrariamente alla patria legislazione, e di conformitá a quelîa di Francia, l’articolo 90 esimerebbe dalla tassa pro- porzionale le sentenze importanti risoluzioni di contratto per nullitá radicale. Noi non abbiamo difficoltá di adottare tale proposta per riguardo ai contratti che sieno stati insinuati, ma non ci sembra che la medesima si possa estendere a tuili indistintamenie i contratti come presso la detta nazione, dove fa parte di un sistema il quale impone d’altro lato ai litiganti tasse di soverchio pesanti, che non è conveniente introdurre nel nostro paese. Abbiamo perciò in detto senso emendato quest’articolo.

I quattordici articoli seguenti furono dalla Commissione vostra approvati con qualche leggiero cambiamento di reda- zione, del quale non occorre far parola.

Dobbiamo solo notare che con una disposizione inserita fra gli articoli {01 e 102 si è indicato il giudice di mandamento a cui si déve rivolgere l’istanza di perizia, essendosi cosí riempita una lacuna che esisteva nel progetto,

Una nuova disposizione che apporterebbe al Tesoro una ragguardevole somma è contenuta nell’articoio 105, Ogni condanna proferita sopra una domanda appoggiata a con- venzione verbale o ad atto non insinuato, verrebbe sotto- posta al diritto d’insinuazione, indipendentemente da quello d’emolumento, del pari le assolutorie, oltre al diritto d’emo- lumento, darebbero luogo al diritto di quietanza.

Cosiffatta disposizione, desunta dall’articolo 69, 82, n° 9, della legge del 22 frimaio anno VII può forse facilmente giu» stificarsi nel sistema francese, in cui la parte dell’envegîs-