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BEESIONE DEL 1853-54

che i giurati, per quanto abbiano osservate le formalitá, si sono ingannati sul fatto principale o sulle circostanze aggra- vanti, la Corte sospenderá la sentenza, e rimanderá la causa alla seguente Sessione per essere sottoposta ad altri giudici del fatto, esclusi tutti quelli che intervennero al primo giu- dizio.

Allorquando l’accusato sará stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, basterá l’avviso della mag- gioranza della Corte per sospendere la sentenza e riman- dare la causa ad un’altra Sessione come sopra.

Nessuno avrá il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non potrá ciò ordinare che d’ufficio ed immediata- mente dopo che la dichiarazione dei giudici del fatto sará stata pronunciata, e nel caso in cui l’accusato sia stato dichiarato colpevole.

Dopo la dichiarazione dei secondi giudici del fatto la Corte sará tenuta a pronunciare immediatamente, quand’anche essa dichiarazione fosse conforme aila prima.

Art. 48. Principiati i dibattimenti dovranno essere conti- nuati senza interruzione sin dopo la dichiarazione dei giu- dici del fatto inclusivamente; nè potranno essere sospesi che negli intervalli necessari pel riposo dei membri della Corte, dei giudici del fatto, dei testimoni e degli accusati.

Capo IL. — Della sentenza.

Art, 49, Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giudici del faito a termini deil’articolo 46 il presidente fará ricondurre nella sala d’udienza l’accusato, ed il segretario ne dará let- tura in sua presenza.

Art. 50. Se l’accusato sará stato dichiarato non colpevole il presidente lo dichiarerá assolto, ed ordinerá che sia posto in libertá, se pure non sará ditenuto per altre cause.

Art. BI. Se l’accusato sará stato dichiarato colpevole, il Ministero pubblico fará la sua requisitoria alla Corte per l’applicazione della legge.

La parte civile fará la sua per restituzioni, e per danni ed interessi.

Art. 52. Il presidente domanderá all’accusato se ba qualche cosa a dire per la sua difesa; l’accusato ed i suoi difensuri non potranno piú sostenere che il fatto sia falso, ma che non è qualificato reato dalla legge, o che non è passibile della pena, della quale il pubblico Ministero abbia instata l’appli- cazione; o che non dá luogo a danni ed interessi in favore della parte civile; oppure che sono eccessivi quelli pre- tesi.

Art: 83. La Corte, se il fatto di cui Paccusato è stato dichiarato autore o complice non costituisce un reato, pro- nuncierá non essersi fatto luogo a procedimento. Lo stesso avrá luoge, se l’azione penale sará prescritta od in altro modo estinta.

Art, BI, Se il fatto costituisce un reato, la Corte pronun- cierá la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa pel titolo del reato di sua competenza.

Art. 53. Se il Ministero pubblico o i difensori faranno i- stanza perchè si faccia risultare di alcune circostanze speciali del dibattimento, il segretario dará lettura del verbale nelle parti relative all’istanza.

Art. 56. Allorchè, nei dibattimenti che precedettero la sentenza di condanna, l’accusato sará stato incolpato di cri- mini diversi da quelli di cui fu accusato, si osserveranno, quanto alle nuove imputazioni, le disposizioni degli articoli 442 e 443 del Codice di procedura criminale,

Ari. B7. Contro ai contumaci le Corti d’assisie pronunzie- ranno senza intervento dei giurati.

Art. 58. Le minute delle sentenze date dalle Corti d’assi- sie nella cittá ove siede la Corte d’appello rimarranno depo- sitate nella segreteria di essa Corte d’appello.

Le minute di quelle date daíle altre Corti d’assisie saranno depositate nella segreteria del tribunale della cittá in cui si troveranno convocate.

Art, 59. Nelle cause rinviate alle Corti d’assisie si asser- veranno, quanto alla istruzione, al dibattimento, alle deli- berazioni e sentenze, ed in tutto il rimanente, le disposizioni del Codice di procedura criminale non contrarie alla pre- sente legge. i p

Le Corti d’assisie s’intenderanno investite, per dette cause e loro dipendenze, di tutti i poteri giurisdizionali dal detto Codice attribuiti alle Corti d’appello.

TITOLO II.

DEI GIURATI.

Capo I. — Dell’elezione dei giurati e formazione delle liste.

Art. 60. Ad essere giurato, ossia giudice del fatto, si ri- chiede il concorso delle seguenti condizioni :

4° D’aver compiuta l’etá d’anni 30;

2° Di saper leggere e serivere ;

3° Di riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore po» litico, a termini della legge 18 marzo 1848.

Art. GI, Non saranno portati sulle liste dei giurati:

1° I ministri;

2° Isegretari generali ed i direttori generali dei Mini- steri; j

3° Gl’intendenti generali e provinciali;

4° I giudici di ogni grado, i membri del pubblico Mini- sfero, i segretari delle Corti, dei tribunali e dei giudici;

5° I ministri dei culti;

6° I militari in attivitá di servizio.

Art. 62. I senatori del regno ed i membri della Camera dei deputati saranno di pieno diritto dispensati dall’uffizio di giurato durante la Sessione parlamentare.

Art. 63. Potranno essere dispensati, sulla loro domanda, dall’uffizio di giurati coloro che avranno compiuta Petá di anni 70. ; s

Art. 64, Non potranno essere giurati coloro che si trove- ranno in alcuno dei casi contemplati nell’articolo 104 della legge 18 marzo 1848.

Art. 65. In ogni comune si formerá una lista generale de- gl’individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere eletti . giurati. Mi

La detta lista sará permanente. .

Art. 66. Il sindaco, nella prima metá di agosto di ciascun anno, procederá alla revisione della lista generale, e vi ag- giungerá i nomi degl’individui che avranno acquistata l’i- doneitá richiesta; vi cancellerá quelli di coloro che si sa- ranno resi defunti, o che avranno traslocato altrove il lero domicilio, o che avranno in qualunque modo perduta l’an- zianitá anzidetta.

Art. 67. La lista, riveduta dal sindaco, sará pubblicata alla porta della casa comunale, e, dopo la seguitane pubblica- zione, resterá affissa per otto giorni continui nella segreteria dell’’amministrazione del comune, con facoltá a chiunque di prenderne visione.