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raccoglie dalle prementovate disposizioni, saranno presi in- distintamente fra gli eletti di tutto il distretto, e non piú, come presentemente accade, fra quelli della sola cittá in cui si tiene il dibattimento, dovendosi anche prevedere il caso in cui, attesa la lontananza, o per qualunque altro motivo, dei giurati destinati al servizio della Sessione non intervenga all’udienza determinata un numero sufficiente, il progetto stabilisce che la Commissione provinciale formerá una lista di giurati supplementari scelti fra quelli residenti nella cittá capoluogo, i quali supplementari per Torino e Genova sa- ranno in numero di 100 e per le altre cittá di 50; e che tal lista di giurati supplementari dovrá essere nel corso del- l’anno, bisognando, ricomposta o completata.

Questo modo di formare le liste dei giurati pare al Mini- stero che sia ideato in guisa da potere, per una parte, tran- quillare la societá che le scelte cadranno sopra persone probe e dotate di capacitá sufficiente a soddisfare laudevolmente alla dilicata loro missione, e per altra parte le prementovate Commissioni, come saranno composte, daranno pegno di vera imparzialitá e di assoluta indipendenza; nè potranno cadere sopra di loro quei sospetti, o veramente quelle prevenzioni che a terto od a ragione si muovono facilmente contro agli agenti del Governo,

Egli è vero che l’uno de’consiglieri comunali, membro or- dinario della Commissione (articolo 71), sará designato a tale ufficio dall’intendente della provincia, mentrechè l’altro con- sigliere ed i supplementari saranno eletti dal Consiglio co- munale; ma è altresí vere che il mandato di tutti avrá la sua radice ia quella prima elezione che ottennero dall’intiero corpo dei consiglieri comunali.

E se nella Commissione provinciale avrá parte l’intendente della provincia, gli altri membri della medesima (articolo 74) riconosceranno immediatamente la loro deputazione dal Con- siglie provinciale creato dai voto di tutti gli elettori comu- nali della provincia.

Il potere esecutivo non avrá dunque nella composizione delle liste dei giurati una preponderante autoritá, ma quella parte soltanto di legittima influenza che di ragione gli com- pete, ed il principio dominante sará quello dell’elezione po- polare. Cosí alla cieca sorte sottentrerá il mezzo dell’ele- zione, che è il piú giusto, il piú razionale ed insieme il piú consentaneo alla natura delle cese,

Dopochè si regolò il modo di formare le liste dei giurati che dovranno prestare il servizio nelle varie Sessioni del- l’anno, si passa nel progetto a regolare la composizione delle liste particolari per ciascuna Sessione. Il presidente del tri- bunale della cittá capoluogo fará la estrazione di trenta nomi fra i giurati ordinari, ed estrarrá pure dieci nomi fra quelli inscritti nella nota dei supplementari; e quando la Corte d’assisie sará divisa in piú Sessioni si formeranno altrettante liste e si faranno altrettante sortizioni.

Si provvede ugualmente alia designazione dei giurati per le Assisie che dovranno straordinariamente copvocarsi in altre cittá che non saranno capoluogo di distretto, destinando a tal uopo i giurati, sia ordinari che supplementari, di quella provincia.

Ed affinchè il servizio del giurí non venga a gravitare spe- cialmente sopra pochi cittadini, ed il carico sia, per quanto si possa, compartito, si stabilisce in ultimo una ragione di dispensa per coloro che saranno intervenuti come giurati alle Assisie durante una Sessione, la quale dispensa avrá effetto per la rimanente parte dell’anno e per l’anno successivo.

SESSIONE DEL 1852-54 + Nocumenti = Vol. TI 191

Il capo 2, Della composizione definitiva del giurí, race chiude la serie delle disposizioni relalice aila chiamata dei giurati ed alla estrazione a sorte di quelli che deggiono in- tervenire al dibattimento, le pene in cui potranno incorrere a ragione delle loro mancanze, e le ricusazioni.

Crede il Ministero inutile di dover dichiarare e commen- tare tali disposizioni, il senso delle quali è aperto e la con- venienza dimostrata dal loro contesto.

Aggiungerá solamente che il diritto alle ricusazioni, le quali saranno sempre perentorie, senzaché l’accusato o il pubblico Ministero debbano addurne le ragioni, rimane am- pliato, inquantochéè le ricusazioni si potranno estendere sino a tanto che non rimangano piú nell’urna che i nomi corri- spondenti al numero dei giurati che si ricerca per comporre il giurí della causa ; e cosí l’una e l’altra delle parti potrá ri. cusare non meno di otto giurati, e potrá ricusarne sino a se- dici, se Ja parte avversa si asterrá dalle ricusazioni.

Esaurita la materia‘del titolo secondo, seguono le disposi zioni generali e transitorie, le quali hanno per oggetto di estendere ai giurati certe sanzioni del Codice penale sp:t- tanti a’reati commessi a pregiudizio degli ufficiali dell’ardina giudiziario che si trovano nell’esercizio delle sue funzioni, ed a causa di esse; non che a procurare che la presente legge, promulgata che sia, possa essere iminediatamenta eseguita. A questo effetto, siccome la formazione delle liste non po- trebbe aver luogo che nei tempi e modi da essa legge stabi- liti, e le operazioni relative non potrebbero iniziarsi che nel mese d’agosto successivo alla promulgazione, si è trovato di proporre che le Commissioni proviaciali sieno intanto anto- rizzate a formare liste provvisorie di giurati traendone i nomi dagli elettori della provincia.

Finalmente il progetto reca alcune disposizioni transitorie speciali alla Sardegna.

1! Ministero è rincrescevole che la necessitá lo costringa a proporre, quanto all’isola, la sospensione della legge per un decennio; e questa in veritá era la precipua ragione per cui esitava ancora a proporla. Ma le condizioni di Sardegna note sono abbastanza, e le cose che furone dette e ridette in Par- lamento, basteranno certamente a giustificare le intenzioni del Guverno. Le piú savie leggi diventano nei ioro effetti perniciose, qualvolta vengano inopporlunamente introdotte senzachè sia fatta ragione dei tempi, dei luoghi, dei costumi e delle circostanze. AI Ministero però giova anco lo sperare che, proseguendo noi con tutta alacritá nella via dei miglio- ramenti, una nuova legge potrá forse raccorciare la divisata sespensione,

Frattanto le Assisie saranno pure attuate nell’isola, ma si comporranno di soli giudici legali, secondo lc norme che si proponevano nel progetto di legge sulla riorganizzazione giu- diziaria, a cui sará d’uopo di fare le occorrenti modificazioni, affinchè le due leggi rimangano fra di loro coordinate.

Signori: la instituzione dei giurati che altrove fu l’opera di lunghi, e talvolta sanguinosi conflitti, e fa sempre ienuta in conto di una conquista dei popoli, e di una loro saiva- guardia contro ai cosí detti abusi del potere, qui il Governo del Re la profferisce spontaneo al paese, come uno naturale conseguenza delle liberali instituzioni che gli farono con tanto amore largite, e con fanta lealtá conservate, e quale un pegno di quella fiducia che sa inspirare la moderazione civile di un popolo maturo alla libertá, e degno veramente di go- derne, auspice la monarchia, in perpetuo i frutti.

Questa legge, o signori, che io vi presento d’ordine del Re, l’accoglierete, io spero, col meritato favore.