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DOCUMENTI PARLAMENTARI

(Pine lira ss A

vari crimini, ja qualitá della pena poteva intendersi giá pre- nunziata nell’atto stesso del pretore che concedeva l’azione e destinava il giudice della questione. La stessa forma della votazione usata dai giudici romani significava che erano giu- dici del solo fatto (4). Noi possiamo dunque rivendicare al- l’Italia l’iniziamento della institazione dei giurati.

In Iaghiiterra i giurati sono eietti, sia pel grande che pel piecolo giurí, dallo Sceriffo, magistrato che era in antico no- minato popolarmente, ed ora io è dalla Corona, ma che però esercita funzioni gratuite, onorifiche e temporarie, e che per l’indole iutta propria della sua carica trovasi natu- ralmente inclinato a conformare i suoi atti alle esigenze della pubblica opinione. Similmente in America la designazione dei giurati appartiene ad un magistrato che ha pure il nome di Sceriffo.

In Francia, secondo la primiera costituzione del giurí or- dinata dall’Assemblea nazionale, i giurati che dovevano pre- viamente deliberare sull’accusa erano ogni tre mesi desi- gnati dal procuratore sindaco di ciascun distretto, che era un’autoritá amministrativa di popolare elezione, ed il giurí per le sentenze era formato ogni tre mesi dal procuratore generale sindaco del dipartimento, e la scelta si faceva fra tutti i cittadini i quali possedessero le condizioni elet- torali,

La formazione delle liste dei giurati venne poi trasferita nei prefetti, e la instituzione venne talmente modificata dal Codice d’istruzione criminale, che i giurati perdettero alcun che di favore nell’opinione pubblica, e furono considerati in certa guisa come altrettanti commissari del Governo (2); e le disposizioni del detto Codice furono bensí rettificate sotto la monarchia costituzionale, ma l’azione diretta dei pre- fetti nella scelta dei giurati non venne propriamente a ces- sare che in forza del decreto della Repubblica del 7 agosto 1847, che commise tal opera a Commissioni composte per ogni cantone di consiglieri generali, di giudici di pace, e di consiglieri municipali,

Nei Belgio un decreto del 19 luglio 1831, riformando le disposizioni del Codice d’istruzione criminale, aveva attri- buita alle Commissioni permanenti dei Consigli provinciali la formazione delle liste dei giurati, le quali vi dovevano com- prendere tutti i nomi. di coloro che, a tenore della stessa legge, avessero il diritto di essere giurati; e dalle liste cosí formate il presidente del tribunale traeva poi a sorte trentasei nomi, dei quali formavasi la. lista dei giurati per intta la Sessione,

Ma apparvero fosfamente i vizi di quella legge, e si cercò d’emendarli con quella del 15 maggio 1838. Per essa la lista generale formata dalla deputazione del Consiglio pro- vinciale è trasmessa al presidente del tribunale, il quale, collassistenza di dne giudici i piú anziani, forma un’altra lista recando in essa la metá dei nomi compresi nella lista generale, e poscia trasmette la lista da Ivi formata al primo presidente deila Corte d’appello. Il primo presidente, col- Passistenza di due presidenti di classe i piú anziani, ri- duce anche alla metá le liste ricevute dai presidenti dei tribunali, e le liste cosí ridotte di tutti i circondari della medesima provincia sono poi insieme trasfuse, e vengono a comporre la lista anuuale dei. giurati, la quale serve alle

(1) Veggasi il Sigonio, Opera omnia, tom. V, De iudiciis, ed il Filangieri, Scienza della legislazione, cap. xvi, lib. 8.

(2) «Sa Majesté (articolo 891 del Codice d’istruzione crimi- nale, pubblicato nell’anno 1808) se réserve de donner aux jurys qui auront montré un zèle louable des témoignages honorables de sa satisfaction.»

sortizioni per la formazione del giurí in ciascuna Sessione delle Assisie.

Il sisterna della legge belgica, che attribuisce alla magi- stratura una ingerenza nella designazione dei giurati, al Mi- nistero non è paruta conveniente, perchè da un lato la in- tromessione dei magistrati, quantunque inamovibili, per es- sere funzionari del Governo, non potrebbe forse rassicurare pienamente la pubblica cpinione ; e per altro canto è dice- vole che la magistratura si contenga rigorosamente nei li- miti delle sue attribuzioni giudiziarie, senza entrare in quelle indagini sulle personea cui sarebbe tratta dalla neces- sitá di formarsi un criterio pel depuramento delle liste; le quali operazioni entrano per loro natura nella cerchia dei poteri amministrativi.

Il progetto, o signori, che ho l’onore di presentarvi, quanto alla formazione delle liste dei giurati, si accosta in qualche parte alla legge francese del 1848; in quanto cioè la compo- sizione del giurí è fondamentalmente appoggiata al principio della elezione; e si avvicina alla legge belgica in ciò che le liste dei giurati, quali uscirono dalle prime elezioni, vengono poi ridotte alla metá del numero degli eletti.

Eccavi ova brevemente le basi essenziali del progetto.

Si formerá per ogni comune una lista di tutti i cittadini aventi in esso il loro reale domicilio, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere giurati. Sará tal lista in ogni anno, nella prima metá d’agosto, dal sindaco riveduta e pubblicata, perchè gli individui nella medesima iniebita- mente ommessi 04 inscritti, possano all’uopo rivolgere i loro richiami al Consiglio delegato, il quale dará sul richiamo il suo avviso ; ela decretazione definitiva della lista spetterá quindi all’intendente, e contro le decisioni dell’intendente vi sará ricorso alla Corte d’appello.

Dopo la decretazione della lista generale, una Commis- sione composta del sindaco, che ne sará il presidente, od ia

. sua vece del vice-sindaco e di due consiglieri comunali, col-

l’aggiunta di due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi, procederá all’elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrá il comune. e la elezione dovrá cadere su di persone inscritte nella lista generale del comune.

I nomi degli eletti saranno quindi trasmessi all’intendente, il quale formerá di essi una lista generale per tutta la pro- vincia, ed un’altra Commissione composta dello stesso inten dente che ne avrá la presidenza, del presidente del Consiglio provinciale, e di un altro consigliere provinciale, oltre a due consiglieri che adempiranno all’ufficio di supplenti, ridurrá in seguito la detta lista alla metá del numero degli individui in essa inscritti ; cosí si avrá un giurato per ogni mille anime di popolazione (1).

Le liste ridotte dalla Commissione provinciale saranno ri- spettivamente trasmesse al presidente del tribunale sedente nella cittá destinata per tenervi le Assisie ; e quest’ultimo, se i nomi inscritti nelle dette liste non oltrepasseranno fra tutti il namero di 200, le rifonderá insieme, e ne comporrá una lista sola, che sará quella dei giurati destinati a prestare il loro servizio nel seguente anno. Se poi eccederanno il numero anzidetto di 200, il presidente fará imbussolare toiti i nomi, e mediante la estrazione a sorte formerá definitivamente la detta lista annale, la quale pei distretti di Torino e di Genova comprenderá 400 individui, e per gli altri distretti ne com- prenderá 200,

(1) Questo era il numero dei giurati secondo la legge della Costituente di Francia,