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fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, o sulla que- stione se l’accusato abbia agito con discernimento, prevarrá l’opinione favorevole all’accusato. E cosí le questioni che non potranno aversi come risolte in favore dell’accusato daîla sola paritá dei voti saranno quelle spettanti alle scuse, ed alle circostanze attenuanti,

Nel progetto si prevede egualmente il caso in cui la di- chiarazione risulti incompleta, contraddittoria, od altri- menti irregolare, tantochè riesca impossibile ai giudici del diritto l’applicazione della legge, e relativamente a ciò si or- dina che la Corte potrá ordinare all’uopo che i giurati rien- trino nella camera delle loro deliberazioni por rettificarla. La quale disposizione si è creduta necessa-1a per antivenire i dubbi che in pratica potrebbero occorrere; ma la sorte deli’accusato è però rassicurata, in quanto che wna dichiara- zione ad esso favorevole sopra qualche circostanza costitutiva del reato od aggravante non potrebbe piú essere nè variata, nè modificata.

La determinazione del numero dei voti necessari a com-.

porre la maggioranza del giurí, fuori dell’Inghilterra che fu costante nel richiedere l’unanimitá, e degli Stati Uniti che in ciò seguitarono l’antica wadre patria, andò suggetta a molte oscillazioni.

La Costituente di Francia colle leggi 16 e 29 settembre 41791 comineiò per richiedere una maggioranza di nove voti; la legge 30 frimaio anno xt la ridusse a sette ; il Codice del 3 brumaio anno iv ripigliò il numero primiero; la legge 49 frattidoro dell’anno v rese poi l’ananimitá necessaria, ma se i giurati non potevano nel termine di 24 ore mettersi d’accordo, il voto delia maggioranza formava la sentenza ; il Cadice d’istruzione eriminale preserisse la semplice mag- gioranza di sette voti, ma i giudici del diritto vennero in certa modo associati ai giudici del fatto; la legge 5 marzo 4834 stabilí che la maggioranza per la condanna sarebbe di otto veti; la legge 9 settembre 1855 la ridusse ancora a sette; quest’ultima legge fo abolita coi primi atti della nuova Repubblica, e il decreto del Governo provvisorio dell’8 marzo 4848 ordinò nuovamente che la maggioranza si comporrebbe di nove voti; l’altro decreto infine del 28 ottobre dell’anno stesso la ristabiliva in piú di sette voti.

A fronte di queste oscillazioni il Ministero non osò peri- tarsi a richiedere una maggioranza superiore ai sette voti, e si attenne a quel sistema che nel corso dei tempi ottenne, in Francia, maggiore durata, e che nel Belgio dura tuttora, te- mendo che la sicurezza sociale in questo repentino passaggio dall’antico al nuovo ordine di cose non abbia a patire detri- mento. Il legislatore potrá ampliare le condizioni del giurí, e richiedere maggior numero di voti a comporre la maggio- ranza; posciachè esso giurí avrá fatto esperimento di quello spirito conservatore dell’ordine sociale che da [ui si attende. Allora si potrá rendere anche piú assoluta la sovranitá dei suoí responsi, abrogando quella facoltá di sospeadere la sentenza costituente una specie di velo, che nell’articolo 47 di questo progetto sí contiene, a meglio tutelare la inno- cenza.

A tenore del detto articolo 47, corrispandente all’arti- colo 352 del Codice di istruzione criminale francese, quale venne modificato dalla legge 9 settembre 1835, se i giudici della Certe d’assisie saranno al’unanimitá convinti che i giu» rati siensi ingannati sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, la Corte potrá sospendere la sentenza; e potrá egualmente sospenderla quando la maggioranza di essi giu- dici sará di tale avviso, se pure la dichiarazione dei giurati sará emanata dalla sola maggioranza di sette voti. La quale

disposizione ognuno vede come sia unicamente intesa a fa- vorire l’accusate ed a rassicurare la societá sulla giustizia delle condanne, perchè i giudici del diritto, dovendo segui- fare con attenzione continua i dibattimenti, e formarsi una opinione propria sui risultamenti delle prove, se non faranno uso della facoltá che loro concede la legge, ciò avverrá di certo perché la risposta dei giurati troverá appoggio nella coscienza di due almeno di essi giudici legali dai quali sará col silenzio approvata. "

Il capo INI del titolo I tratta della sentenza, e stabilisce le norme che la separazione tra il fatto e il diritto, tra l’uffizio dei giurati e quello della Corte, ossia dei giudici del dir’tto, rende necessarie all’effetto di coordinare le disposizioni spet- tanti all’instituzione dei giurati cop quelle del Codice di procedura criminale, alle quali è d’uopo il riferirsi per tutto ciò che non rimane espressamente o virtualmente innovato, finchè la riforra generale dello stesso Codice non venga ad includere iu esso tutto ciò che spetti a questo nuovo ordine di cose ; ed affinchè rimanga ben accertato che le Corti di assisie, dalla cognizione del fatto in fuori, sone investite di tutti i poteri giurisdizionali spettanti ai magistrati d’Appello i quali, pel rinvio, s’intenderanno alte stesse Corti delegati in tutta la loro plenitudine; sicchè le sentenze delle Corti, ritenuta fa dichiarazione su! fatto data dal giuri, si estende- rauno naturalmente a tutte le altre parti del giudizio.

Ed è poi a notarsi specialmente la disposizione che attri- buisce alle Corti d’assisie l’autoritá di pronunciare nelle cause contumaciali senza intervento dei giurati.

Le forme del dibattimento da osservarsi, presente*il giurí, sono tali e tra di loro sí fattamente ordite che suppongono di continuo la presenza degli accusati; ma ragione potentis» sima dell’esimere i giurati nelle cause contumaciali si è che, nelle materie criminali, venendo a presentarsi o costituirsi in carcere, 0 pervenendo nelle mani della giustizia il reo prima che le pena sia prescritta, egli è di ragione ammesso a fare la sua difesa; e quindi si dovrebbe rinnovare il dibat- timento, e la decisiane del primo giurí potrebbe essere dalla seconda rivocata. Oltredichè non è degno di essere giudicato dai suoi pari chi cerca sottrarsi alla giustizia del suo paese; ed i contumaci furono in ogni tempo e dovunque con ogni severitá trattati (1).

Nella vigente legge sulla stampa non essendosi contem- plato il caso della contumacia, non mancò di eccitarsi il dubbio se la dichiarazione dei giurati fosse necessaria per pronunciare contro i contumaci; perciò è mestieri che il dubbio sia dal legislatore antivenuto.

Il titolo II, inscritto, come dissi, dei giurati, è partito in due capi: nel primo trattasi dell’elezione dei medesimi e della f:rmazione delle liste; e nel secondo della composi- zione definitiva del giurí per ogni giudizio.

Nel capo primo incominciasi per determinare le condizioni che si ricereano affinchè un cittadino possa esercitare l’uffi- zio di giurato, e sono: l’etá compiuta d’anni 30, il sapere leggere e scrivere, ed il riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore politico.

Tutti gli uomivi banno in potenza l’aftitadine a diritta- mente giudicare dei fatti, sceverando tra le coutraddizioni, le failacie, le versatilitá, e la contrarietá degli argomenti il vero dal falso; ma 1a forza del loro raziocinio, la rettitudine del loro giudizio è il frutto dell’educazione, dell’istruzione e

(1) In Inghilterra i contumaci sono dichiarati fuori della legge, i loro beni confiscati (Blakstone, ton. IV, pag. 470: VI, append. 28).