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principii della giustizia, dai quali non è mai lecito scostarsi in n2ssuno stato di cose. Ci siamo poi siudiosamente sforzati di mondare il progetto d’ogni eccessiva fiscalitá, e d’ intro- durvi con unitá di concetto quell’arinonia onde soltanto può tuîto l’insieme risultare omogeneo. Fummo quindi condotti a proporvi di ridurre di un quinto le tasse d’insinuazione, quella solo eccettuata che colpisce ta cessione d’immobili; di esimere le rendite sullo Siato dalla tassa di successione; di eliminare le duplicazioni di tassa; di stabilire in una sole lira Pemolumento fisso per le sentenze dei giudici di man- damento.

Dei quali emendamenti e di parecchi altri di minore rile- vanza, come pure delle principali modificazioni recate alle varie quotitá di tassa, non che dei piú notevoli principii che o confermano o riformano quelli delle veglianti leggi, dob- biamo ora rendervi conto. Il che imprendiamo di fare per- correndo gli articoli del progetto di legge coll’unita tariffa. Quanto ai cambiamenti di semplice redazione, non ne faremo parola, giustificandosi essi abbastanza per sè medesimi,

E pertanto, seguendo l’ordine naturale delle materie, tret- teremo in prima delle disposizioni comuni alle tasse d’ insi- nuazione, di successione e di emolumento, e appresso suc- cessivamente delle disposizioni, cosí del progetto di legge come della tariffa, speciali a ciascuno di questi tre rami di entrata.

I

Disposizioni comuni alle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento.

Articoli 1-23 del progetto di legge,

Stabitite da principio e poscia modificate in diverse epoche e condizioni, ‘come si è veduto di sopra, le tasse di cuí favel- liamo presentano divergenze e contrarietá ne’principii fon- damentali, che loro sono razionalmente comuni. E però con savio consiglio furono nel progetto di legge, anzitutto, in uno raceolle quelle generali disposizioni che quali solide basi possono poi servire di stabile appoggio alle norme speciali a ciascuna di queste tasse,

Si otterrá in tal modo il sommo vantaggio di vedere ces- sare incoerenze e discordanze che relativamente allo stesso oggetto riscontransi nelle odierne leggi, e verranno le regole di percezione ridotte ad unitá e quiudi semplificate e rese facilmente applicabili.

Il progetto enuncia nel primo articolo il suo scopo, cioè il riordinamento delle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento.

Queste tasse non essendo, a termini dell’articolo 2, che 0 proporzionali 0 fisse, ne conseguita l’abolizione delle tasse graduali, le quali del resto non potrebbero piú giustificarsi a fronte dei principii da cui vuole essere informata ogni legge finanziaria.

Nè piú accadrá che alla maggior parte degli atti venga applicata, come oggigiorno, ad un tempo la detta triplice specie di tassa, ma si dovrá soltanto pagare o la tassa pro- porzionale o la tassa fissa, delle quali l’una sará esclusiva del- Paltra.

I casi nei quali è dovuta la tassa proporzionale, sono indi- cati in massima dal primo paragrafo dell’articolo 3, e speci- ficatamente poi espressi nella tariffa. A mente del medesimo, vanno a tale tassa soggetti gli atti che danno luogo al pas- saggio di una cosa qualunque da una in altra mano, ad ur obbligo, ad una liberazione, ad una condanna, ad un’assolu-

toria, ed in generale tutti gli atti onde nasce un movimento di valori, Nell’applicazione della tassa proporzionale avvierie attual- ‘mente una singolare anomalia; quando si tratta d’ insinua- zione o d’emolumento i beni mobili od immobili che vi sono sottoposti si calcolano in ragione del vero e totale loro va- lore, laddove la tassa di suecessione non si percepisce salvo che sulla differenza tra il valore dei beni dismessi ed i debiti ereditari, Rettamente avverte il signor ministro delle fi- nanze, nella sposizione de’ motivi del progetto, che l’imposta colpisce il trapasso di proprietá, e che perciò deLD essere ri- scossa sul valore degli effetti cadenti nella suecessione. Per questo e gli altri riflessi ivi addotti, si ammette dalla mag- gioranza de’ commissari vostri il secondo paragrafo dell’arti-

. colo 3,il quale dichiara per regola generale che i diritti pro-

porzionali debbonsi pagare sui valori in comune commercio senza deduzione di debiti,

Si adottano pure integralmente gli altri tre paragrafi di questo articolo.

Per gli atti che non sono passibili di diritto proporzionale, è dovuto il diritto fisso. Cosí prescrive l’articolo 4. E qui convien ritenere che il diritto fisso, di natura affitto diversa da quella del diritto “proporzionale, non costituisce propria- mente un tributo, ma è soltanto il correspettivo della mate- riale conservazione dell’atto.

Gli articoli 3, 6 e 7 non ci paiono suscettivi di cangia- mento.

Fra le disposizioni comuni di cui si tratta, ci è avviso che si debbano comprendere le occorrenti regole generali per fissare il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietá in rispetto al valore della piena proprietá.

Eyli è evidente che il valore delia nua proprietá è sempre lo stesso, sia che se ne operi il trapasso per vendita ovvero per donazione fra vivi, sia che venga trasmessa per ereditá, sia infine che forni l’oggetto di una giudicato, qualunque del resto possa essere la discrepanza della natura e della quotitá dei diritti da applicarsi rispetlivamente in quelle varie oc- correnze. Il medesimo è dell’esufrutto. Par nondimeno l°o- dierna legislazione stabili norme diverse secondo la varietá di detti casi, per valutare l’usufrutto e la nuda proprietá. Dal progetto vennero riprodotte, anzi aumentate su questo punto le presenti anomalie.

Giusta la vegliante legge sulle tasse di successione, non dissimile in ciò dalla precedente, tanto l’usufratto quanto la nuda proprietá sono ugualmente valutati alla metá della piena proprietá. Noi adoltiamo questo principio, semprechè la durata dell’usufrutto sia indeterminata 0 maggiore di dieci anni, Quando poi sia di minor tempo, consideriamo l’usu- frutto come equivalente a tanti ventesimi della piena pro- prietá, quanti sono gli anni per cui debbe durare. Fissato il valore dell’usufrutto, siccome questo, piú la nuda proprietá, sono uguali alla piena proprietá, non si avrá, per conoscere il valore della nuda proprietá, che a sottrarre dal valore della piena proprietá quello dell’usufrutto, giacché il resto sará il valore della nuda proprietá.

Abbiamo quindi l’onore di proporvi in due articoli, i quali verrebbero dops l’articolo 7, il riferito modo di valutazione, che sarebbe comune ai tre rami d’entrata in discorso.

Si è inoître aggiunto, per analogia, un articolo, allo scopo di estendere all’uso ed all’abitazione le norme di valotazione come sopra divisate per l’usufrutto,

Ciò posto, si potranno eliminare dagli articoli di legge spe- ciali alle tre tasse e dalla tariffa tutte le disposizioni riguar- danti sí Ja nuda proprietá, sí lPusufrutto, bastando ritenere