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DOCUMENTI PARLAMENTARI

timi, furono fermi nel pensiero di promuovere l’approva- zione dello stesso progetto, che infatti ottenne il suffragio di questa Camera nella passata Sessione, e quello del Senato nella presente.

Perciò, bramoso che si compia quest’opera la quale si trova ora condstia a cosí buon termine, io vi prego, o si- gnori, che vogliate approvare la legge prima di intermettere i vostri lavori, e frattanto il Governo avrá cura di presen- tarvi in tempo la legge sulla tariffa che vuole essere certa- mente approvata, sanzionata e promulgata prima che la nuova procedura entri in vigore. Vi presenterá ugualmente l’altra legge per l’ordinamento dei causidici e degli uscieri, ed avviserá a tutto che sia necessario ed opportuno onde agevolare l’attuazione regolare e compiuta della nuova pro- cedura.

Il Governo poi confida massimamente nella saviezza della magistratura che saprá e vorrá bellamente avviare e mante- nere con mano ferma la genuina osservanza della legge, e siami qui concesso di ripetere le autorevoli parole di quel- l’illuste Michele L’Hospital che fu cancelliere di Savoia prima di essere cancelliere di Francia; «Il est bien certain que le «magistrat est l’Ame de la loy, c’est celuy qui luy donne Îa «force, vigueur. action et mouvement, et sans lequel la loy «seroit comme chose morte et inutile» (4).

Nè lo preme il timore che la nuova legge di procedura non sia per essere rettamente compresa ed’eseguita da coloro che per proprio uffizio sono chiamati ad esercitarne abitualmente gli atti.

Il nuovo sistema trovasi giá attuato in alcune parli, cioè nelle cause ipotecarie e nelle commerciali; che anzi nel vago e nell’incerto delle regole attuali molti tribunali giá adotta- rono il procedimento sommario all’udienza, e specialmente nella Savoia molto si ritenne della procedura francese, laonde è indubitato che la curia in generale trovasi in piú favorevoli condizioni che non fosse al tempo in cui venne posto in os- servanza il Codice francese, quando, oltre.alle nuove forme del processo, si dovette anche, nelle provincie pedemontane e liguri, imprendere a forza l’uso di uno straniero idioma.

Ad ogni modo il Governo attenderá seriamente alla prepa- razione di tali leggi e di tali regolamenti, che potranno ret- tamente indirizzare l’opera di tutti coloro che deggiono ser- vire nell’interesse dei contendenti all’araministrazione della giustizia, e che varranno pure a contenerli nei veri limiti dei loro doveri.

In conclusione poi io non presumo, nè lo presumevano i miei antecessori e coloro tutti che ebbero parte nella elabo- razione di questo Codice, cle il medesimo sia per riuscire

«veramente perfetto ed eccellente in tutte Je. sue parti; ma fienso tuttavia che questo nuovo modo di procedre adempirá bastevolmente ai fine vero che ii legislatore deve proporsi di rendere buona e spedita l’amministrazione della giustizia, porgendo ai cittadini facile il mezzo di proseguire senza osta- coli la trattazione delle loro controversie.

V’ha chi vorrebbe, e ciò in fia di bene, che la procedura civile fosse talmente ordinata che, iniziata una causa, piú non si potesse fermare a niun patto l’istruttoria della mede- sima, e che il giudice non solo dovesse provvedere sulle in-

‘stanze delle parti, ma intervenire ad ogni tratio per impe- dire qualsivoglia intermissione degli alli. Ma quest’afficio tutorio del giudice potrebbe anco trasandare talvolta in danno della libertá, che senza una evidente necessitá sociale non dev’essere mai angustiata, bastar dovendo che l’esperimento

(1) De la réformation de la justice, sixitme partie, pag. 102.

d’ogni legittimo diritto sia efficacemente assicurato a chi vo- glia usarne.

PROGETTO DI LEGGE,

Art. 4. N Codice di procedura civile da pubblicarsi in con- formitá dell’articolo terzo della presente legge è approvato, ed avrá esecuzione cominciando col giorno primo di aprile mille ottocento cinquantacinque.

Nella Sessione parlamentare dell’anno mille ottocento cinquantotto sará posta in deliberazione ja revisione di esso Codice.

Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli servirá di originale, e verrá depositato e custedito negli archivi generali del re- gno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal guardasigilli.

Art. 5. La pubblicazione di detto Codice si eseguirá col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè o- gnuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Avanti il giorno primo d’aprile mille ottocento cinquantacinque sará determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e degli onorari de- gli avvocati, dei procuratori e: dei periti per gli atti di ri» spettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e 1°0s- servanza di questa legge comincierá al tempo stesso che il Codice avrá la sua esecuzione.

Prima del gennaio mille ottocento cinquantacingue sará dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Art. 5. Col primo giorno di aprile mille ottocento cinquan- tacinque i tribunali di prima cognizione, i magistrati d’Ap- pello ed il magistrato di Cassazione assumeranno rispettiva- mente il titolo di tribunali provinciali, Corti d’appello e Corte di cassazione.

Relazione fatta alla Camera il 21 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Astengo, De- viry, Galvagno, Cavallini, Bronzini, Bersezio e Tec- chio, relatore.

Sienori! — La Commissione eletta dalla Camera compieva, or fa prú di un anno, i suoi studi intorno al progetto di Codice di procedura civile che il Miuistero aveva messo iniianzi il dí 22 marzo 1855. ca

Abbiamo allora posto l’animo a:désignarvi il sistema del preparato Codice, a farne il riscontro colle leggi analoghe degli altri paesi, e a dinotare gli aiuti che ei prometteva alla buona amministrazione della giustizia.

Nen ci piacque mandar per le stavipe (come altri costu- mane) i verbali della Commissione, tra perchè «quel natu- rale divagamento di oscillanti opinioni, che emerge in cotali rendiconti, pare che scemi o la riverenza alla legge di poi sancita, o la fiducia nelle convinzioni di chi toglieva a propu- gnaria nel Parlamento; e perchè sono omai troppi gli ar- nesi in mano a coloro che nélle aringhe forensi presero: il vezzo di rapportare, piultostochè il testo genuino della legge, tutto ciò che fu detto e d’ora in ora pensato nella laboriosa

compilazione della medesima.