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venir meno l’andazzo di differire troppo luogamente dopo il dibattimento ia prolazione delle sentenze, onde sembrava alie parti, se in effetto non era, dimenticata la discussione.

ll regio editto 13 aprile 1841 venne poi ad introdurre nella procedura civile altre regole, e rese specialmente ne- cessaria, come nel Codice francese, la notificazione delle sentenze alle parti nella forma prescritta per le citazioni, abrogate all’uopo le requisitorie.

Le regie patenti 24 aprile 1843 statuirono in seguito, provvisoriamente, uno special modo di procedere nelle cause commerciali, e diedero alla citazione quella forma che il nuovo Cedice vorrebbe ora estendere, con modificazioni mi- gliorative, a tutte quante le controversie civili. ”

Finalmente l’editto 30 ottobre 1847 instituí il magistrato di Cassazione a similitadine ancora della Corte di cassazione francese, e da tale instituzione emerse la necessitá di surro- gare agli antichi giudizi di revisione quelli di rivocazione delle sentenze, a cui si volle infatti provvedere col regio de- creto 28 aprile 1848, ma troppo imperfettamente ; oltre di che quella legge non venne pubblicata in Savoia, e per tal modo si diede luogo, senza volerlo, rispetto alle provincie oltra- montane, ad una diversitá di trattamento che tuttora esiste.

Ma tutte queste parziali innovazioni che si succedettero da) 18292 in poi iniziarono e radicarono fra noi ed abbozza- rono, nella piú gran parte, quel sistema di procedura che ora si vuole colorare e ridurre al dovuto compimento, talchè sí può dire che, detraendo dal libro terzo delle generali Co- stituzioni uve trovansi raccolte le disposizioni relative alla precedura, ciò che riguarda la revisione e la esecuzione delle sentenze, i giudizi di concorso e le ferie e tutto che venne abrogato dall’aso, o cadde in dessuetudine, ben poco è ciò che rimanga ancora in piedi,

E quindi sarebbe invero singolare che avendo giá un Co- dice civile, un Codice penale, un Codice di procedura crimi- nale formati sul tipo dei Codici francesi, si fosse poi voluto respingere l’esempio di quel Codice di procedura civile, al quale pure si conformareno prima di noi, e forse piú fedel- mente, le Due Sicilie, Parma, Toscana, il Belgio ed alcuni Stati della Svizzera ; e che le basi del nuovo Codice si voles- sero ricercare nelle massime dei magistrali varie ed incerte, o nelle decisioni raccolte dal Sola e dall’Ab-Ecclesia ignote quasi ad una parte dei regno, v negli usi del foro varianti all’infinito per ogni magistrato o tribunale.

Vero è che il Codice di procedura francese riprodusse in gran parte le disposizioni delle antiche ordinanze, e massi- mamente di quella del 1667, iatitolata, come anticamente i decreti dei duchi di Savoia s’intitolavano, Della riforma- zione; ma ciò prova la bontá intrinseca di quelie disposizioni che poterono durare sí iungo tempo, e rinverdire nel Codice di procedura, il quale vanta pure omai un mezzo secolo di vita. E se porre si volessero a ragguaglio le nostre Costitu- zioni colle ordinanze francesi, non sarebbe difficile lo sco- prirvi per entro molti rapporti di simiglianza, chè per veritá vi sono molte regole di procedura comuai ad ogni legisla- zione, e massime fra quelle aventi una prima radice nel giure romano.

Tulti i Codici francesi dopo il primo impero ebbero a su- bire piú o meno gravi modificazioni, nè andonne esente il Co- dice di procedura; ma però le leggi 2 giugno 1841 e 21 marzo 1842 si limitarono a prescrivere nuove regule quanto alle forzate o volontarie alienazioni, e quanto alle divisioni ed alla esecuzione sulle rendite lasciando intatto tatto il rima- nente, e cosí tutto che risguardi la struttura degli atti, l’or- ditora del procedimento.

E dicasi pure che il Codice di procedura francese non vada esente da difetti, ma essi furono saviamente avvertiti, e gli autori del progetto si argomentarono in fatti di emendarli.

Il maggiore per veritá dei difetti onde viene arguita la procedura francese in ciò consiste che una causa giá chia- mata all’udienza possa inopinatamente mutare di aspetto, perchè abbiano le parti troppo facile il mezzo di sollevare incidenti e d’introdurre nuovi mezzi di prova, per cui la de- cisione della causa debba essere di necessitá rimandata. Ma simile difetto venne opportunamente eliminato, essendo il titolo Del modo di procedere coordinato in guisa che trovasi poste un limite all’arbitrio che le parti si avessero di ripi- gliare indefinitamente Paltitazione e di avviare anche all’u- dienza nuovi incombenti, perchè, recata che sia la causa sul ruolo di udienza, lo stato della medesima, salva qualche ra- gionevole eccezione, rimane invariabile, e, ciò mediante, compiesi quello stadio della procedura che ne’ suoi effetti ri- sponde all’attuale assegnazione a sentenza, come notava onorevole mio anfecessore nel suo rapporto del passato anno.

lo non potrei, o signori, estendermi maggiormente a dis fendere il progeito da cosí fatto rin:provero d’avere troppo imitato il Codice di procedura civile francese, anche ne’ suoi difetti, perché tali difettuositá furono appena allegate stando sui generali. Non potrei nè anco difenderlo dalla taccia che molte delle disposizioni di esso Codice sieno state semplice- mente trascritte nel progetto senza emendarle e chiaririe, profittando dell’esperienza, all’effetio di «far scomparire molte delle questioni a cui il medesimo diede luogo nella sua intelligenza ed applicazione, e che tutte verranno rinnovate e riprodette presso di noí non appena il nuovo Codice di procedura sará attuato,» perchè di questi cosí necessari e- mendamerti io non rinvenni traccia nei verbali della Com- missione senatoria, oltre a quelli che furono opportunamente combinati; che anzi dall’esame che io feci del progetto, com- parandolo col Codice francese e cogli altri moderni Codici, trassi la convinzione che, se fuvvi imitazione, essa non fu cieca e servile, ma illuminata, libera e per ogni modo razio- nale, non si potendo evitare l’imitazione dove è suggerita dalla natura delle cose e dalla paritá delle circostanze.

Signori: le varie Commissioni che prima della promulga- zione dello Statute prepararono coi loro studi questo progetto, e massimamente quella creata colle regie patenti 29 aprile 1843, della quale erano membri nati l’avvocato generale ed il procuratore generale del Re, non esitarono mai di assu- mere per tema precipuo del loro lavoro il Codice francese, nè mi consta che nel seno di quei Consigli vi fossero dissidi in proposito,

Promulgato lo Statuto, il primo dei ministri costituzionali che tenne i sigilli dello Stato, avendo sott’occhio il progetto formato dalla detta Commissione, nella sua relazione al Re del 21 marzo 1848, fatta nel tempo di pubblica ragione, manifestò il disegno che aveva formato di presentario al Par- lamento nella sua prima Sessione ; solamente giudicava ne- cessario che fosse prima riveduto da un’altra Comuiissione, coll’intento di porlo in armonia colie nuove istituzioni del paese, senza però che egli rivocasse in dubbio la convenienza dell’adottato sisiema.

I magistrati del regno, a cui vennero poscia comunicati i tre primi libri del progetto, nei quali si contiene la tessitura ordinaria del processo, entrarono a fare osservazioni sulle singolari disposizioni di esso progetto, ma non lo criticarono rispetto alle sue basi fondamentali.

Gli altri onorevoli miei antecessori, e massime i due ul-