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dei magistrati.

To non sono per contendere che il noto aforismo di Ma- chiavelli, doversi spesso ridurre le cose ai principii loro, aecennando alla conservazione degli ordini politici, non sia giustamente applicabile all’intento di mantenere un sistema di legislazione civile nella sua purezza, onde eliminare gli abusi che possono deturparla e dal suo oggetto deviarla; ma in questo proposito della nostra procedura le cose sono tal- mente frascorse, e tanto si è proceduto nella via delle inno- vazioni, ulili certamente ed ai tempi accomodate, che ii ri- torno a quell’antico ordine di cose sarebbe omai impossi» bile.

Le leggi sulla procedara sono per natura loro secondarie, dovendo servire all’attuazione delle leggi civili propriamente dette, che solto un tale aspetto giova chiamare primarie. Quindi è che il fatto della promulgazione di un Codice civile addusse per sè la necessitá della formazione di un Codice di procedura a quello corrispondente nella sostanza, nello spi- rito e nella forma; la quale necessitá, che non ha mestieri di essere dimostrata, ingenerò quella tanta aspettazione che dura da sedici anni, e che non può dirsi esagerata, ma giusta e legittima, e tale da non essere piú oltre frustrata.

E sia pure che le generali Costituzioni, considerate nelle parti che risguardano la procedura, fossero eccellenti, avuto rispetto ai tempi; ma, valga il vero, a quell’antico edificio, che cadeva a brani, vennero aggiunti di mano in mano nuovi compartimenti affatto stranieri al primo disegno, i quali male si consertavano con ciò che rimaneva in piedi di vetusto, siechè bisognava rinnovarlo dalle fondamenta per renderlo uno ed armonico.

Ricordiamoci, o signori, che, a tenore delle Costituzioni, i giudici delle ciltá e terre, che diventarono poi giudici di mandamento, erano di fatto e siappellavano ordinari perchè, quantunque la legge desse facoltá alle parti di recare le cause di una certa entitá al Senato, e vi fossero molte giurisdizioni eccezionali, la competenza di essi giudici era per sè amplis- sima, abbracciando di regola ogni genere di cause, ossia che si trattasse di azioni penali o di reali o miste senza timiti quanto al valore. Ma l’editto 27 settembre 1822 venne a ri- formare la competenza dei giudici mandamentali in guisa che essi restarono essenzialmente assimilati ai giudici di pace di Francia. E tuttavia il legislatore non si dava pensiero, in que! tempo, di stabilire una procedura che fosse accomodata a quel genere di cause delle quali erano specialmente chia- mati a giudicare; solamente disponeva che (articolo 17) da- vanti ai giudici di mandamento ie parti avrebbero a compa- rire 0 personalmente o per mezzo di procuratore speciale, tanto che la procedura rimase cosí abbandonata al loro ar- bitrio ed a quello delle parti. E di vero le generali Costitu- zioni non davano altro precetto per la istruttoria di quelle date cause che, secondo le nuove regole di competenza, spettavano ai giudici mandamentali, fuori quello ($ 15, ti- tolo 11, libro III) che si dovesse procedere in esse sommaria- mente e senza formalitá d’atti; ma in che avesse a consistere il procedimento sommario non era dalla legge dichiarato, e quindi potevano i giudici dare alla procedura quella direzione che loro sembrasse piú conveniente,

Ora totto il primo libro del progetto è dedicato alla pro- cedura davanti ai giudici di mandamento, é mediante una serie di bene intese disposizioni viene a riempiere un vacuo assai patente della legislazione. Raggnagliando poi esse libro colle disposizioni relative del Codice francese non è, a mio credere, contendibile l’ottenuto miglioramento.

pesate e

DOCUMENTI PARLAMENTARI

Lo stesso editto 27 settembre 1822 abolí l’autoritá dei prefetti, che erano i giudici ordinari delle cittá ove sedevano, e giudici insieme delie appellazioni per tutta la provincia ; creò i tribunali collegiali, cosí detti di prefettura, a similita- dine dei tribunali di prima instanza di Francia, nei quali venne concentrata per regola generale, benchè soggetta a molte eccezioni, sia rispetto alle persone che alle materie, la vera giurisdizione ordinaria, ed abolí anche per sempre le seconde appellazioni.

E tuttavia il legislatore, a fronte di cosí radicali innova- zioni, non si dava nè ance pensiero, per allora, di dettare pei tribunali di nuova creazione un modo di procedere ap- propriato al loro oggetto, 0, piú veramente, non potendo creare ad un tratto una nuova legge di procedura, lasciava che i medesimi si acconciassero i! meglio possibile alle regole giá esistenti, e speciaimente al modo di procedere che prati- cavasi davanti ai Senati, tantochè rimasero le cose regolate con ordine inverso, perocchè ragion voglia che in ogni si- stema di procedura sia primamente ordinato il modo di pro- cedere davanti ai tribonali di prima instanza, ove di regola si deve costrurre tutto il processo, e sia in appresso regolata la procedura davanti ai tribunali di Appella, ai quali possono quindi applicarsi, per giusta analogia, le stesse norme; la qual cosa si venne appunto operando col secondo e col terzo libro di questo progetto.

Nell’epoca stessa della instituzione dei tribunali collegiali venne fra noi in vigore il sistema ipotecario promolgato dalla legge 16 luglio i822 che lo tolse di pianta dalla legislazione francese, ma però viziato in parte, e massime in ciò che si dipertiva dal suo tipo. Si volle infatti innestare il nuovo si- stema ipotecario sul tronco antico, e quindi si mantennero quegli interminabili giudizi di concorso, denominati di gra- duazione generale, dei quali rimangono ancor> oggidí nel foro i rimasugli; i quali giudizi vennero quindi abeliti dal Codice civile che recò ia disposizione sulla maggior perfe- zicne, pubblicitá e sulla specialitá delle ipoteche, traendo profitto, per correggerne le mende, dalle questioni che in Francia si erano variamente agitate.

La procedura introdotta dalla legge organica per Je que- stioni ipotecarie, massime rispetto alle appellazioni, venne cosí ampliando l’uso degli orali dibattimenti, e quel modo di formare l’istruttoria delle cause all’udienza dei tribunali collegiali, che è il perno della procedura francese, sebbene le pregiudicate opinioni e Pattaccamento alle aatiche abitu- dini impedissero nei primi anni che succedettero all’editto ipotecario, presso ad alcuni magistrati, l’attuazione della nuova procedura, cosicchè le cause di appellazione che og- gidí vengono pure spedite in una o poche udienze, erano allora continuate nel modo antico per mesi ed anni,

Alta promulgazione del Codice civile tenne immediata- mente dietro (regie patenti, 1° marzo 1838) la instiluzione del ruolo delle cause assegnate a sentenza anche pei magi- strati supremi, l’obbligo alle parti di riepilogare e motivare Je loro conclusioni in fin di causa e di esporre all’udienza il fatto ed ai magistrati di esprimere i motivi delle loro deci- sioni ; e cosí venne cessando l’abuso che le cause assegnate a sentenza aspettassero lungamente una decisione ad arbitrio del relatore, e che le piú recenti fossero talvolta decise le prime; cosí venne a diradarsi il pericolo che l’esito delle questioni potesse mai dipendere dalle pregiúdicate opinioni di un solo fra i giudici; cosí le sentenze cessarono di essere oracali talvolta misteriosi, a cui si accomodavano dopo alcun tratto di tempo, e con dispendio delle parti, se ne facevano la domanda, i motivi, E da quel tempo ancora cominciò a