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DOCUMENTI PARLAMENTARI

ragioni del petitorio, non siano piú ammessi ad agire nel possessorio ; ma sieno entrambi tenuti ad osservare, quanto al possesso, lo stato delle cose esistenti al momento della messa life, durante la quale nulla possono al medesimo in- novare.

«4° Infine che, qualora nei corso del giudizio pelitorio oc- cerrano innovazioni o molestie od altre opere turbative dello stato suddetto, vi provveda il tribunale presso al quale pende la causa, mandando purgarsi simili attentati e restituirsi le cose nel pristine loro stato.»

In quanto poi al modo di procedere dinanzi ai tribunali, lo stesso commissario avrebbe medesima mente voluto :

«I, Che fosse a miglior forma e chiarezza ridotta tulta, quant’è, la rilevante e delicata materia delle citazioni, noti- ficazioni, intimazioni e simili, coll’adottare le seguenti norme generali, alle quali-tutte si avessero piú esattamente a con- formare le varie relative disposizioni del progetto.

«1° Che ogniqualvolta la legge intende che un atto qua- lunque venga nolificato 0d intimato alla persona, debba di- chiararlo espressamente facendo uso a tal uopo della parola personalmente.

«2° Che in tutti i casi nei quali la legge dichiari che un atto qualanque debba essere notificato alla parte personal» mente, l’intimazione debba seguire alla persona; e questa non trovandosi, al domicilio; in difetto di domicilio, alla re- sidenza, e in difetto di residenza, alla dimora.

«3° Che sotto il nome di domicilio s’intenda tanto il domi. cilio reale quanto il domicilio eletto.

«4° Che ogniqualvolta la legge infenda che Pintimazione al domicilio elette non sia bastevole, ma sia invece richiesta l’irtimazione al domicilio reale, debba espressamente per ciascun atto dichiararlo, acciocchè sappiano le parti quello loro incumba di fare,

«5° Fingfinente che dove la legge parli semplicemente di notificazione e d’intimazione d’atto qualunque senz’aggiun- gere la parola personalmente, abbia quella ad eseguirsi al procuratore della parte, se vi esiste ; e non esistendovi pro- curatore, alla forma dei giudizi contumaciali.

«II, Che i provvedimenti concernenti alla mera istruttoria che occorrono durante il procedimento, non dal presidente, ma da giudici del tribunale a tal unpo o per turno, od altri- menti deputaîi, possano e debbano farsi, colla via sempre aperta del richiamo contro ai medesimi: solo modo questo che, in di lui senso, sia atto a garantire ed a conciliare tutti assieme i vari interessi, l’autoritá, la dignitá e il decoro dei capi, il rispetto, la subordibazione e la disciplina dei membri dei corpi giudicanti, ed i diritti e Ie ragioni dei litiganti, :

«INI, Che scopo di ogni giudiziario procedimento essendo quello di procurare a chi si trova nella dura e spiacevole ne- cessitá di piatire una retta, pronta e sicura amministra- zione della giustizia, alle disposizioni contenute nel progetto altre se ne fossero aggiunte, le quali, a parer suo, avreb- bero potuto conferire al piú facile, pronto e sicuro consegui- mento dello scopo suddelto.

«La somma poi di coteste e nuove è piú esplicite disposi. zioni può ridursi in sostanze ai seguenti capi:

«{° Che, quando hanno avute luogo gli seritti ammessi in tassa dal progetto, non piú fecita e volontaria soltanto, ma forzata e necessaria debb’essere in tatti casi Piserizione della causa a ruolo affine di ovviare alle tanto lamentate lungaggini ed altri difetti che si riscontrano nell’istruzione dei processi e che tornano a sí grave discapito dei litiganti,

«Se le candizioni in cni versiamo non consentono che si

adotti presso di noi puramente e semplicemente il sistema del Codice di Ginevra in questa parte, che è pure il piú lo- gico e ragionevole, almeno, soggiunge il vostro commissario,

«Sintroduca nel uovo Codice la suggerita modificazione, la

quale tende in qualche modo a ravvicinarci al medesimo, prescrivendo che dopo gli scritti suddetti la causa abbia in- declinabilmente a portarsi all’udienza del tribunale, il quale o sempre o quasi sempre potrá deciderla con sentenza, quando definitiva e quando interlocutoria, mandando, se non altro, procedersi a migliore e piú utile istruzione per Vav- venire.

«2° Che l’esposizione del fatto debb’essere esatta, bene ordinata e compiuta, chiara e precisa, e soprattutto non me- scolata, nè intralciata con estranee considerazioni non con- tenute negli atti e proprie soltanto della discussione delle ra- gioni di merito,

«3° Che questa discussione poi debb’essere scevra, per quanto è possibile, da ogni inutile ripetizione, e soprattutto parca di citazioni e di commenti delle citazioni stesse, che tornano non di rado a scapito di que! retto e profondo ra- ziocinio e di quella vera filosofia legale che tanto giova alla scoperta del vero ed al trionfo della giustizia.

«IV. Che la materia dei termini si fosse meglio definita e formulata, distinguendo i termini semplicemente commina- torii da quelli di rigore, i perentori o non prorogabili dai non perentori e prorogabili, e quelli d’ordine pubblico dagli altri d’interesse puramente privato, tanto che apparisse ben chiaro quando l’atto fatto dopo la scadenza del termine sia nullo o semplicemente irregolare, e quando la nullitá possa e debba di consenso delle parti, o tacito od espresso, aversi per coperta, ovvero possa e debba rilevarsi dal giudice d’uf- ficio, ancorchè dalla parte non proposta.

«V, Che medesimamente la teoria della nullitá fosse stata con maggior ampiezza e precisione ragguagliata ai lumi e progressi della scienza, secondando in ciò i voti e la dot- trina dei piú chiari e celebrati scrittori, i quali fecero di sí ardua e rilevante materia l’obbietto delle loro profonde me- ditazioni.

e VI. Che ristretto, conforme al primo avviso della Com- missione, alle sole sentenze inappellabili, fosse per tutte le altre diniegato il rimedio dell’opposizione senza distinguere le cause sommarie dalle formali, parendo a lui nè ragione- vole nè conveniente che, dove maggiore si fa sentire il bi- sogno della speditezza e della semplicitá delle forme, perchè piú grave è il danno che nasce dal ritardo e dalla loro com- plicazione, lá appunto si fornisse un mezzo di protrarre in lango le cause, con poco o nessun utile di chi, citato, non comparisse, e sommo pregiudizio, di chi si vede ingiusta- mente ritardato il conseguimento del proprio avere.

«E qui il vostro commissario, o signori, altamente di- chiara e protesta che, secondo lui, è una pura illusione, con- dannata dalla ragione del pari che dall’esperienza, quello di credere che il doppio rimedio dell’opposizione e dell’appello, che il progetto accorda nelle cause sommarie per le sen- tenze appellabili, anzichè a prolangare, sia per conferire ad abbreviare il corso delle cause medesime, poichè, lasciando stare ogni altra considerazione, sta contro ad una credenza siffatta il fatto piú eloquente e piú irrefragabile che si possa desiderare, il risultamento delle canse commerciali della Liguria, nelle quali, essendo tnitora in vigore la procedura del Codice di Francia, il sistema dell’opposizione nen ad altro, nè ad altri si fa generalmente e costantemente servire che a prolungare il corsa di simili cause e a favorire i debi- tori morosi e di mala fede i quali trovano in esso ua mezzo