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a du tarif contrebalanceraient les dispositions les mieux étu-

«diées du Cade de procédure. Paurais peut.étre méme été

- «plus Inin que la Commission, cer, selon mon opinioa, le tarif «devrait faire partie intégrante du Code lui-mème, et ne «présenter qu’une seule série d’articles avec la procédure «proprement dite. Il serait méme prudent d’indiquer dans «l’article qui prescrit une formalité le colt de cette forma- e lité. Sans cela, jamais les citoyens pe pourront se rendre «compte d’eux-mémes du prix que colte la justice, et pour «employer une comparaison triviale, je voudrais que chaque «acte de procédare tracée par le Cade portát avec lai Vin- «dication de son codt, comme dans les magasins en marque «Ja marchandise en chiffres afin de prouver á l’acheteur «qu’on ne surfait pas. La justice aussi doit ètre á prix «fixe.»

«Non sará dunque eccessiva esigenza il chiedere che la legge di tariffa sia, se non pure integrante, almeno conco- mitante dei Codice di procedura civile,

«Tiene poi il medesimo per una precauzione non punto soverchia, ma strettamente necessaria, che l’ordinamento del personale degli ufficiali di giustizia, come i procuratori e gli uscieri, si faccia per legge che debba accompagnare sino dal suo esordio l’osservanza del Codice di procedura civile,

«Come potrá supporsi che le varie disposizioni di esso Codice che si rimettono alla capacitá ed alla discrezione di quegli ufficiali, disposizioni ben piú numerose e piú impor- tanti che non sono quelle di che attualmente trovansi depo- sitari, siano per riuscire a beneficio dei litiganti, e per ri- spondere alí’intenzione del legislatore, se Ie persone incari- cate di eseguirle non hanno la capacitá, e la risponsabilitá in grado corrispondente alla gravitá ed alla delicatezza degli uffizi che loro sono commessi ?

«Non può pertanto chi scrive rimuoversi dall’idea che sarebbe un compromettere la buona riuscita del Codice se l’ordinamento degli uffici ministeriali ad esso relativi non vi corrispondesse sino dal primo giorno in cui il Codice entrerá in osservanza.

«E poichè frequente è lo allegare l’esempio di quanto si fece fra noi darante il Governo francese, non sará tuori di luogo il’rammentare come sino dal 13 brumaio anno X, quando si fece la promulgazione delle Regole generali circa lbVamministrazione della giustizia e lPorganizzazione dei tribunali in Piemonte, si provvide a quello scopo a eui lo scrivente intenderebbe ; che fin d’allora si puse in esegui- mento la legge francese del 27 ventoso, anno VIII, la quale sarebbe pure utile di consultare, e che quando si venne al- l’osservanza dei Codice di procedura civile, elaborato nel 4806, entrò in vigore col primo di gennaio 1807, e quando sopraggiunse l’organizzazione giudiziaria del 1810 il terreno, come si usa dire, trovavasi affatto preparato.

«AlP’incontro ora da noi nulla peranco è preparato onde attuare il Codice di procedura, il quale, se non ci si pensa in tempo, sará un istrumento poste in mano di chi non saprá o non vorrá valersene; cosí Ja legge, travisata e male eseguita, dará i primi frutti cattivi, e non è d’uopo che si ricordi che, preso un cattivo andazzo nelle cose forensi all’ombra di una legge nuova, che par rivolta a far meglio, difficilissimo è poi il correggerlo. i °

«Si conchiuderá ripetendo quella massima che si crede da chi scrive verissima, cioè che un rito giudiziario difet- toso rendesi sspportabile quando si esercita da ufficiali probi, intelligenti, risponsabili, mentre un rito giudiziario assai mi- gliore diventa pessimo se affidato ad ufficiali scorretti, insuf. ficienti ed irresponsabili.»

Un terzo dei commissari vostri, o signori, mentre non dissente dall’accettare il pragetto quale viene dalla maggio - ranza della Commissione rassegnato alia vostra approvazione, ebbe per altro ad accompagnare questo suo non dissenso colla manifestazione di aicuni desiderii, che è debito del mio ufficio di venirvi qui brevemenie esponendo,

«E primamente, avvisando egli il tribunale mandamen- tale essere un tribunale domestico, ed il giudice di manda- mento un padre di famiglia che ascolta i suoi figlinoli perso- nalmente, cerca di comporli, e non riuscendovi, definisce i loro piati senza formalitá d’atti e costo di spesa, gli pareva che il nuovo progetto, contuttochè migliorato, non bene an- cora e sufficientemente adeguasse allo scopo a cui vuol es- sere rivolta una simile giurisdizione, e per conseguenza non soddisfacesse appieno ai bisogui di coloro pei quali venne la medesima istituita.

a Il perchè avrebbe egli desiderato che l’amministrazione della giustizia mandamentale, che piú di qualanque altra tocca sí davvicino all’interesse del popolo, meglio si raggua- gliasse all’indele sua propria, e che, limi‘aia la citazione per atto da intimarsi, e la rappresentanza delle parti ai soli giu- dizi possessorii, in tutti gli altri si prescrivesse la citazione verbale e Ia comparizione personale, che sole, a parer suo, sono conciliabili ed in perfetta armonia coll’indole e collo scopo di questa maniera di giudizi.

«Ed a questo proposito avvertiva, che l’obbligo della ci- tazione per atto da intimarsi poneva le parti nella necessitá di dover ricorrere ad altre persone per potere sperire di loro ragioni avanti ai giudici di mandamento, e che conse- guenza di un obbligo siffatto sarebbe quella di rendere le dette cause piú numerose e frequenti, piú intralciate, piú lunghe e piú costose.

«Che, meptre da gravi scrittori si encomia, e da alcune delle piú colte nazioni giá si sta sperimentando il beneficio che deriva all’amministrazione della ginstizia dalla compuri- zione personale dei litiganti eziandio nei giudizi piú rilevanti e complicati, e dinanzi ai tribunali collegiati, 11 progetto, in quella vece, ben lontane dall’entrare animoso e franco nella via segnatagli da un vero progresso e miglioramento, abban- dona eziandio nei giudizi mandamentali, dove è la vera è na- turale sua sede, l’osservanza di si utile e benefica prescri- zione all’arbitrio del giudice stesso, il quale e per maggior suo comodo e disimpegno accorderá ognora il chiesto per- messo, o negandolo ad alcuni e concedendolo ad altri, incor- rerá la faccia di troppo severo o di parziale.» ;

Ezuale desiderio manifestava lo stesso vostro commissario, o signori, a riguardo della materia dei giudizi possessorii, parendo a lui che meglio e piú compiutamente potesse la medesima definirsi e formuiarsi nel nuovo Codice collo sta» bilive : «4° Che, dove l’attore in petitorio dichiari nell’atto di citazione di essere pel possesso 0 di preiendere ragioni al medesimo, il convenuto che intenda di contenderglielo, debba farlo prima della difesa nel merito, instando che la causa di possesso venga rimandata al giudice competente.

«2° Che, dove l’attore non parli dei possesso nel suo atto di citazione, &d il convenuto, in quella vece, intenda di es- sere nel medesimo mantenuto, debba però egli dichiararlo prima della difesa nel merito ; e qualora l’attore vaglia con- tenderglielo, debba la causa del possesso essere medesima» mente rimandata al giudice competente per la sua deci- sione.

«3° Che, quando nè l’attore nell’atto di citazione, né il convenuto prima della difesa nel merito abbiano elevate pre- tensioni di possesso e sieno entrati senz’altro a discutere le