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convinzione che l’attuale nostra procedura, tuitochè in gran parte appoggiata agli usi dei foro ed alla giurisprudenza dei magistrati, fosse meglio assai della legge francese suscettiva di essere ridoita in una forma che giovasse ad una pronta spedizione dei processi, con maggiore semplicitá, con minor costo e con piú sicuri elementi di valutazione pel giudice che non quelli che somministra il Codice di procedura fran- cese,

«Quindi sarebbe stato mio desiderio che di questo rincre- scimento, al quale erami sembrato che alcun altro membro della Commissione si fosse associato, si fosse dato un cenno nella relazione, È ciò mi sembra tanto piú a desiderarsi in- quantochè, nutreado io l’intima convinzione che il Codice che in oggi si presenta all’approvazione del Senato sará ben langi, nella pratica applicazione, di corrispondere alla (forse

troppo stata irritata) pubblica aspettazione, io riteneva cosa .

sommamente opportuna, a scarico stesso della Commissione, che si appalesasse apertamente, che se nel seno di essa eravi stafa una maggioranza della quale, per veritá, facevano parte tre membri che avevano concorso precedentemente alla formazione del progetto in discassione, la quale considerava îl progetto come un reale miglioramento dello stato attuale della nostra procedura, vi era pure una minoranza la quale era lungi di dividere le lasinghe dei colleghi, ed anzi stava in dubbio se il nuovo Codice non avrebbe fatto nascere (non giá solamente in modo transitorio, ma bensí in modo per- manente) una inaggior mole di questioni, e non avrebbe, piú presto forse del tempo dal Ministero segnato, sellevato una reprobazione tanto piú viva, quanto era stata eccessiva l’a- spettazione.

«Ora, nella relazione nulla dá a divedere con qualche precisione la titubanza spiegata dalla minoranza, la quale (per quanto almeno mi concerae), per nessun’altra conside- razione, mi persuase a dare il mio voto al progetto se non se per quella che, dopo tanti anni di lavori preparatorii, non sembrava, nello stato di eccitamento, in cui rispetto alla pro- cedura era giunta la pubblica opiniore, fossevi possibilitá di fare prevalere la determinazione di formare un progetto nuovo sopra diversa base.

«Non solo nella relazione non vi ha cenno dell’intimo pensiero della minoranza e della natura dell’adesione da lei prestata al progetto, ma anzi l’osservatavi ommessione di qualsiasi allusione alla esistente pratica procedura pare im- plicare indirettamente che il paese nostro difeliasse di pro- cedura, ovvero che quella che si segue fosse cosí difettosa ed informe da non meritare nemmeno una menzione.

«A questo assoluto silenzio credo che convenga apportare riparo, e che quanto meno alla nostra procedura, prima di sacrificaria alla nascente, debbasi qualche parola di benuvo- lenza pei servizi che essa ci rese, e che se ne sarebbero an- cora potuti ricavare ovc, anzichè tenerla pressochè in ron cale, si fosse cercato di richiamarla ai suoi principii (iasciati cadere in disuso dal foro e dai magistrati), e di rivestirla di una forma piú consentanca ai tempi presenti, supplendone le lacane ed accompagnandola con una tariffa riformata.

«Io desidererei quindi che nella relazione si riparasse al silenzio suddetto e che si spiegasse in modo esplicito la na- tura dell’adesione prestata dalla minoranza al nuovo pro- getto contro il quale esso teme che non tarderá a sollevarsi una inevitabile reazione,

a Se questa non può impedirsi, risulterá quanto meno che nel seno della Commissione vi furono membri che la previ- dern. s che in essi non stette se il paese non sia dotato di procedara piú consentanea all’anfica pratica,

«Per alira parte io credo che la manifestazione del modo di vedere della minoranza porterá questo vantaggio, che l’o- pinione verrá posta sin d’ora in avvertenza di non abbando- narsi troppo a lusinghiere illusioni, che la realtá forse non sará per confermare.» i

Un altro dei tre mentovati commissari appartenente alla minoranza dichiara «che se si fosse trattato di adottare a priori un sistema di procedura civile, egli avrebbe eziandio credato migliore partito il conservare la base della proce- dura attuale, correggendola però, modificandola, e compien- dola in modo che rispondesse ai bisogni riconosciuti della condizione presente delle nostre vertenze litigiose; e cosí facendo si sarebbe appunto imitata Ja Francia, la quale, nel suo Codice di procedura civile, conservò tanta partie delle sue antiche leggi e delle sue tradizioni, e singolarmente della celebre ordinanza del mese di aprile 1667 di Lodovico XIV, la quale a sua volta riproduceva molte parti dello stato an- teriore degli usi francesi.

«Ma poichè il vezzo d’imitare il Codice francese prevalse, e che quattro Commissioni (senza tener conto di quelle elette nel seno delle Camere parlamentari) s’affaticarono su questo tema, e specialmente lé due ultime, creale dope il sistema costituzionale introdotto fra noi, non si rimasero dla quella via di devota imitazione, chi scrive non si attenterebbe di proporre che si distrugga affatto il progetto, egli anzi, sotto- mettendosi piuttosto alla esigenza del tempo consumato, e dell’aspettazione tardamente soddisfatta, che non al dettato del suo individuale giudizio, non ricusa il suo voto all’ado- zione del progeito che viene presentato al Senato, perchè quantunque pensi che il medesimo sará lungi dall’essere in ogni sua disposizione favorevolmente giudicato colla pra- tica esperienza che se ne imprenderá, non crede tultavia che peggiori la condizione in che ci troviamo rispetto al rito giudiziario, e vuole sperare che in qualche parte la migliori.

«Ma egli è ad un tempo fermo suo convincimento che improvvida assolutamente riuscirebbe l’osservanza del nuovo Codice, se non venisse fin dal suo esordio accompagnata da una legge per la tariffa dei diritti giudiziari, e per le spese ed onorari degli uffiziali giudiziari e forensi d’ogni maniera, e da un’aitra legge sull’ordinamento degli uffizi dei procara- tori e degli uscieri, con che venisse a ridursi in migliore ag - setto lo stato anormale in che ora si trova buona parte di essi, e si fornisse al pubblico una serie di guarentigie della reita loro condotta nell’esercizio delle rispettive loro fun- zioni mediante un ben regolato sistema di rappresentanza, di controllo e di malleverie,

«Senza la concomitanza delle due sovrindicate leggi, chi serive non asa sperare che il nuovo Codice possa mai fare buona prova. Uno dei giureconsulti che hanno ai nostri giorni fatto maggiore studio sulla procedura francese, e che ottenne recentemente il premio .dell’Istituto di Francia sul quesito : Quelle sont, au point de vue juridique et au point de vue philosophique, les réfarmes dont notre procédure ci- vile serait susceptible, il signor Bordeaux, batonnier dell’or- dine degli avvocati in Evreux, scriveva pochi mesi addietro all’onorevolissimo mio collega ed amico il signor senatore Cristiani, in proposito del nostro progetto di Codice di pro- cedura :

«La Commission de la Chambre des députés a très-sage- «ment demandé que le règlement des droits dus aux gens «de justice fút l’objet d’une loi ei non d’une simple ordon- «nance du Gouvernement. Non-seulement les droits dus aux «greffiers et aux huissiers aboulissent è une véritable loi «d’impòt, mais encore la mauvaise rédaction, l’ambiguité