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Sopra di che giova non poco il premettere anzitutto come puato di partenza quanto sia, per comune giudizio, da schi- varsi ad ogni possa il dare alle leggi quell’assolnto carattere d’inflessibilitá che von ammetta eccettuazione di sorta,

Mal consente l’indole generale dei civili negozi, intorito ai quali la Jegge provvede, l’assoggettarli che faccia il legisla- tore ad una regola fissa, invariabile, perpelua, senza niuna distinzione introdurvi e niun caso evcettuarne.

A leggi di tal tempra, che di assoluto smisuratamiente ri- sentonsi, non suolsi guari far buon viso, e tornano esse in- vece per lo piú inaccetfe, siccome quelle che mettono bene spesso i gindicanti nella penosa condizione di pronunziare contro i dettami della propria coscienza e repugnante l’intimo loro convincimento,

La è per fermo (né niuno è che vi contraddica) grave menda in punto di legislazione il sostituire al prescritto della legge l’arbitrio di chi giudica, da doversi in iscambio cotesto arbitrio entro i piú stretti limiti rinchiudere,

Pur nondimeno vomini di provato senno non dubitano di asserire, e col corredo di savissime riflessioni francamente mantengono, che per quanto nocivo giustamente si abbia Parbitrio al gindice lasciato, questo tuttavia, frenato massime com’è dalla pubblicitá dei giudiziari dibatiimenti, solo che dalla legge venga a certi e determinati casi confinato, meno dannevole torni della troppo assoluta prescrizione della legge, la quale per nulla pieghisi alle molteplici contingenze dvi casi meritevoli di opportune e ben intese eccettuazioni.

Ora, quello sfavorevole giudizio che comunemente ed a buona ragione si porta sopra ogni legge, i cui precetti siano in modo troppo assoluto generali ed indistinti da non lasciar ‘ luogo a quegli equi temperamenti che limmensa diversitá dei casi richiede, celpisce ben anco le leggi giudiziarie che, se non piú, certo non meno delle altre ne abbisognano.

E se in questo speciale ordine di leggi avvi alcuna prescri- zione che meno ancora di ogni altra comporti l’additalo ca- rattere soverchiamente assoluto e scevro dalle volate distin- zioni dei casi, tale è per certo quella che stalnisce sulla sorte che toccar debbe agli atti non aventi la forma della legge, 0 fatti dopo trascorso il periodo di fempo entro cur avrebbero dovuto esserlo.

Senza venire al punto estremo che tanto valga l’asservare la legge dando ali’aito Ja prescritta forma e nel prefisso ter- mine compiendolo, quanto il trasgredirla, non curate le vo- lute formalitá, e lasciato trascorrere ii prefinito spazio, il che finirebbe ad invilimento dell’autoritá legislativa per la niuna sanzione che ne raffermerebbe il potere, bannovi ben altri modi ed altre punizioni con che vendicare l’oltraggio fatto alla legge da chi mostrossi non caleate dei suoi precetti, per- chè non sia mestieri di generalizzare in guisa annullamento dell’atto non legalmente formolato e la perdita del diritto non per tempo esercitato che in niun caso isfuggir si possa a cotanto gravi e severe ordinazioni della legge.

Somiglianti trasgressioni della legge non hanno tulte e- guale gravitá, nè con sè traggono conseguenze di uguale ri- lievo; 2 talchè persuadano di usare verso tutte la medesima stregua ed infliggere loro identica pena. D’onde la necessitá di scernere l’un caso dall’attro, e pesata a dovere la gravitá della contravvenzione, multarla di quel grado di pena che equamente ed a giusto ragguaglio vi risponda.

Ma quale avrá ad essere il criterio che norma suppediti a rettamente divisare lun caso dall’altro e faccia conoscere dove la nullitá dell’atto e la perenzione del diritto essere deb- bano indispensabili corollari della trasgredita legge, dovein- vece piú miti prescrizioni siano meglio al caso confacevoli ?

Non manca, se pur non vassi errati, la guida, chea tale risultamento con sicurezza conduca, tanto solo che da un poco piú alto vi si guardi, ed ailo scopo risalgasi, cui giá si disse mirare in ultimo costrutto la legge, onde retti sono e governati i combattimenti giudiziali.

Giá si accennò, nè accade il ripeterlo, essere la legge giu- diziaria nata fatta per mettere in azione i diritti che la legge civile sicura ai cittadini ed a procacciare a celesti diritti la piena ed intiera loro attuazione nel caso d’insurta contesta- zione st di essi, od in quello che è pur troppo non infre- quente, in cui tanto non possa sull’animo della persona ob- bligata il sentimento del proprio dovere da provocarne dal di lei canto lo spontaneo adempimento.

Non può quindi cotesta legge accessoria e secondaria, senza troppo apertamente contrariare al proprio fine, stendere tant’olire i suoi effetti sino ad annientare e distruggere quella principale, della quale ha per istituto di svolgere, aiutare e portare a debito compimento l’azione.

Partendo da questa base chiaro si scorge che andrebbe a rovescio dello scopo, cui si propone di afferrare, e che tutta da capo a fondo l’informa, quella legge giudiziaria, la quale cosí gelosamente tenesse alla scrupolosa osservanza delle forme e dei termini da non dubitare d’infliggere inesorabil- mente la pena della nullitá ad ogri atto che si palesi da que- sto lato peccante, checchè quindi ne avvenga, e quando pur ne avessero ad andare perduti, ed in altri tramutati quei di- ritti civili che etla è destinata a tutelare, a proteggere ed a favorirne lo svolgimento e l’attuazione.

Di che procede, e spontanea corre la illazione del doversi dal legislatore in punto di forme e di termini andare assai a rilento a pronunziare irriti e vani gli atti, selo perchè dal lato dell’estrinseca loro forma peccanti e nell’annettere la privazione del diritto al solo non essersi esso esercitato entro un determinato spazio di tempo lasciatosi inoperosamente trapassare. .

Allora può il legislatore a suo bell’agio, e senza che punto gliene ineresca, mosirarsi severo e rigido contro i vielatori delle forme, e non curanti dei termiri, che non ne resti vul- nerato il diritto in causa dedoito e non venga perciò la so- stanza alla pura forma immolata e posposta, salvo se per av- ventura in aleun caso altramente consiglino possenti ed irre- sistibili considerazioni di ordine piú elevato, in faccia alle quali considerazioni ne perda e sia palesemente da meno il proposito di mantenere intatte ed illese le ragioni delle parti nel merito, e porti il pregio di farne senza ribrezzo il sacri- fizio, anziché lasciare che per la loro trascuranza, cui la legge connivente si presti, venga a poco a poco svigorendo l’impero e autoritá dei giudiziari ordinamenti della Jegge,

Se, mantenuta fermezza all’atto dalle legislative prescri- zioni discordante, maggiori e piú gravi danni siano per ve- nirne a riscontro di quelli che dalla sua annullazione a di- scapito delle ragioni di merito ne proverrebbero ; se non si possa serbare in vigore quell’atto, salvo a costo di una troppa perniciosa incertezza che esso lascierebbe sussistere, degna di essere a qualsiasi patto evitata ; se l’abilitare la confezione dell’atto, in onta al trapasso del termine utile a tal nopo dalla legge prefisso, non possa a meno di cagionare un nocivo e soverchio prolungamento della lotta giudiziaria; in queste ed altre tali congiunture niuno, che rettamente senta, sará per biasimare il dipartirsi che il legislatore faccia dalîa ricordata massima, che in generale non gli consente, se non a grave stante, di sacrificare troppo fucilmente le ragioni di merito alle esigenze della sen.plice procedura.

Né in cosí adeperando altro fa alla perfine nella cerchia di