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negli articoli 445 e 446, non può mai essere unito al peti. torio, perchè nel detto caso ia cui il tribunale fosse chiamato a provvedere sui fatti anteriori alla mossa lite, non si agite- rebbe propriamente la questione del possesso annale, nè si ricercherebbe quale delle parti avesse il diritto di essere mantenuta in tale possesso; ma perchè Patfore, pretermessa l’azione possessoria, si appigliò addirittura al petitoric, an- che i fatti anteriori indurrebbero il carattere di innovazioni pregindiciali allo stato reale delle cose, alle quali innova- zioni è forza che si provvegga ad ogni modo durante la lite.

In ordine al libro secondo, che tratta del modo di proce- dere dinanzi ai tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio, le piú notevoli wodificazioni sono le seguenti :

1° Verne anche distinto in dne parli l’aito di citazione, correlativamente a ciò che additai superiormente essersi de- terminato per le citazioni da farsi avanti i giudici di manda- mento, coll’unico infendimento di stabilire in modo piú e- spresso che ja redazione dell’atto, in quanto risguarda la proposizione, non apparlenga all’osciere, da cui non si po- irebbe mai pretendere l’abilitá necessaria a saper compilare acezualamente una domanda giuridica e fornirla con legale criterio dei necessari estremi, quasichè l’officio dell’usciere esiendere si dovesse alle parti di patrocinatore, spettando invece a chi vuole intentare lazione la cura di redigere la proposta o di procacciare che sia da altri convensvolmente estesa,

Erasi anche proposto di rendere comune alle citazioni da farsi avanti ai tribunali la regola sancita dall’alinea dell’arli- colo 53, che i’omissione o l’erroneitá di alcuna delle prescri- zioni della legge non produsesse nallitá, salvochè vi fosse as- soiuta incertezza o interno alle persone 0 quanto alla do- manda o sul luogo e fermine a comparire, Ma si venne con- sicerando che siffatta regola poteva bensí convenire alle ci- tazioni de farsi avanti ai giudici, come nel Codice francese, attesa la minore entitá delle cause e la convenienza di agevo- lare alle parti i mezzi di eseguire le citazioni; ma che, quanto alle citazioni da farsi avanti ai tribunali, bisognava ricercare maggiore esattezza, e non lasciare Îe cose ne! vago e nell’in- certo; che ciò darebbe luogo al rilassamento delle forme, le quali vengono piú diligentemente osservate quando le pere di nallitá trovansi nominatamente prescritte,

Si adottò pertanto il temperamento che Ja regola dianzi ac- cennata dall’alinea dell’articolo 53 non sia applicabile che a quella parte di citazione in cui si coniiene la domanda del. Pattore e la indicazione della cosa domandata, perchè la pro- posizione dovendo, quanto al modo, accomodarsi alla parti- colaritá dei fatti e delle circostanze, è meno sofferenie della risorositá delle forme; ma per tutto il rimanente dell’atto che propriamente spetta all’usciere, e relativamente al che la osservanza delle farne è anche piú facile, purchè si voglia attendere alle prescrizioni della legge, la pena di nullitá venne mantenata.

2° Si è fatta una compiuta indicazione dei vari modi coi quali la citazione paò essere legittimamente eseguita, dichia. rarido, con subordinata graduazione, che devesi prima ricer- caro la persona, è che, non trovandola, la citazione deve farsi al domicilio, e in difetto di domicilio alla residenza, e in di- fetto di residenza alla dimora; e sonosi anche maggiormente cesplicate le regole da seguirsi rispetto alle persone non aventi l’anministrazione dei loro beni, o veramente che la facoliá di amministrarli non sia per esse piena e libera, fantochè non possano stare da sè in giudicio,

3° Si è fatta opportunamente qualche maggiore dichiara- zione circa alla divisione delle sentenze, e si è stabilito per

regola che tutti indistintamente i provvedimenti, dati colle- gialmente nei giudizi o contraddittoriali o contumaciali dalle Corti e dai tribunali, abbiano iî nome di sentenza, riservato quello di ordinanza ai provvedimenti dei presidenti e dei giu- dici commessi; e si è attribuita la denominazione in ge» nere di decreti ai provvedimenti emanati sopra semplici ricorsi.

Ma la piú importante delle modificazioni sull’argomento delle sentenze si è quella formulata nell’articolo 208 del ri- formato progetto, per cui viene stabilita la nuliitá delle sen- fenze in alcuni dei casi pei quali era concesso il rimedio della rivocazione 5 la quale disposizione venne intesa, come si noterá piú particolarmente a suo lnogo, affinché le nullitá a cuni accenna il nuovo articolo 208, anziché dare luogo al ri- medio della rivocazione, possano soltanto motivare il ricorso in Cassazione;

4° Venne anche modificata la disposizione dell’antico pro- getto che ammetteva indistintamente l’opposizione contro a qualunque sentenza coniumaciale, e si è ristretta la facoltá di usare questo mezzo alle sentenze inappellabili ed a quelle pronunciate nei giudizi sommari, mantenute cosí del pari le altre disposizioni del progetto per cui l’opposizione è sempre amisessa e per le sentenze dei giudici di mandamento, e per quelle dei tribunali di commercio,

Cosiffatta modificazione fu dalla Commissione deliberata coli’intento di ovviare ii meglio possibile alla diuturnitá dei giudizi, perchè coloro i quali avessero esperimertato prima il mezzo dell’opposizione, avrebbero potuto, a tenore del progetio, valersi ancora del rimedio dell’appellazione contro alia sentenza che avesse pronunciato sull’opposizione,

Ed il Ministero, quantunque le ragioni per cui l’opposi- sione scorgesi ammessa negli altri Codici contro ogni senienza coviumaciale sembrassero iali da poter difendere la raziona- litá del progetto, si accostò tuttavia all’avviso della Commis= siene per cui viene essenzialmente mantenuto in parte Pat- tuale ed antico sistema che ammette solo l’appellazione con- tro alie senienze pronunciate in pena della contumacia, ossia causa nondum cognita; la qual cosa succede appunto nelle cause sommarie a differenza delle formali, nelle quali il giu» dice omni subtilitate causam requirit.

5° Una notevole variazione si è pure inirodetta nel titolo Della perenzione d’istanza.

Il progetto primitivo recava la disposizione che la peren- zione non avesse lungo di diritto, ma rimanesse sanata coi susseguenti atti legittimi fatti in causa dall’una o dall’altra delie parti.

La Commissione del Senato aveva a rincontro deliberato di adottare un principio direttamente contrario, e talmente as- soleto che la perenzione non fosse piú sanabile.

Ma si convenne poi nell’attuale dettaîo per cui la peren- zione, assimilata in tal parte alla prescrizione, che non può mai essere rilevata d’ufficio dal giudice, avrá bensí luogo di pien diritto, ma dovrá essere formalmente proposta. Oltre di che non essendo opposta, e trovandosi dalle parti proseguita la causa, dovrassi intendere che esse vi abbiano rinunziato. °

Venne snche aggiunta una disposizione intesa a mantenere l’effetto, nel caso di perenzione, del giuramento prestato e delle deposizioni dei testimoni, qualora fosse avvenuto il de- cesso dei medesimi nel mezzo tempo tra l’instanza perenta e la rinnovazione della medesima.

E da ultimo fu modificata la disposizione del progetto re- lativa alle spese della procedura, le quali non ricadranno piú a carico del solo attore, ma ciascuna delle parti dovrá sop-