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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Il progetto che presento provvede dall’un canto in saffi- ciente guisa a quest’emergente; introduce in Sardegna sullo esercizio della caccia una legislazione pressochè uniforme a quella vigente nel resto dei regi Stati; e colle modificazioni che non pertanto vi arreca, tien conto della speciale condi- zione, delle circostanze e dei bisogni dell’isola.

Jo confido che il progetto riceverá anche l’approvazione della Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Saranno pabblicate nell’isola di Sardegna le regie lettere patenti del 29 di dicembre 1836, quelle del 16 di lu- glio 1844 e quelle del 1° di luglio 1845 sull’esercizio della caccia.

Le dette regie patenti vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 di giugno 1853, ed eccettuati il primo alinea dell’articolo 3 delle regie patenti del 29 dicembre 1836, e gli articoli 1 €12 di quelle del 16 luglio 1844."

Art. 2. Identico alla proposta della Commissione del Se- nato.

Reazione fatta alla Camera il 28 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Crosa, Salmour, Tola, Carta, Sanna, Torelli, e Falqui Pes, relatore.

Sicwori! — Dopo che per la seguitane pubblicazione era divenuta obbligatoria per tutto Jo Stato la legge del 26 giu- gno 1853, riguardante l’esercizio della caccia, ragion voleva che, come erala Sardegna assoggetiata alla tassa stabilita pa- garsi per siffatto esercizio, cosí pare alla medesima si esten- dessero quegli altri provvedimenti diretti in pari tempo a reprimere gli abusi di quell’esercizio, garantendo i proprie- tari e possessori di fondi dai danni che in dipendenza del- l’abuso medesimo fossero astretti a subire, conciliando in fal modo il duplice interesse, e della conservazione della selvag- gina e quello della proprietá agricola.

E la vostra Commissione, considerando appunto sotto que- sto rapporto il progetto di legge che adottato dal Senato vi presentava l’onorevole ministro dell’interno nella tornata dell’8 corrente mese, tanto piú si penetrava della conve- nienza di tali garanzie, in quanto che, regolato nelia Sarde- gna in qualche parte questo ramo di pubblica amministra- zione da semplici vice-regi pregoni, la di cui forza obbligato- ria, quando non erano spediti in forma di cancelleria, era ri- stretta alla durata medesima dei vice-re d’ufficio, sarebbe in oggi precisamente retto da regolamenti per cosí dire consue- tudinari cui sono abituati gl’isolani mercè le prescrizioni con detti pregoni introdotte, perchè espressamente non dero- gate.

Cra tali garanzie per gli Stati continentali si contengono nelle varie disposizioni delle lettere patenti 20 dicembre 1856, 16 luglio 1844 e 1° luglio 1845.

Colle prime è prescritto di doversi gli aspiranti all’eserci- zio deila caccia premunire del porto d’armi e della permis- sione per la caccia dall’autoritá, mediante pagamento d’una tassa speciale; sono prescritte le qualitá richieste nei petenti per l’ottenimento di tale permissione ; sono determinati i tempi ed i modi dell’eserciziu, è stabilito il divieto di meno- mamente vuluerare il diritto di proprietá, cacciando ad ar-

bitrio negli altrui fondi ; e finalmente il sistema è prescritto a tenersi dai chiamati a conoscere in tali controversie, non meno nella procedura che nell’applicazione delle pene san- cite contro i refrattari alle leggi medesime.

Colla legge poi del 1° Inglio 1845 una spiegazione si è ag- giunta alle due precedenti sull’intelligenza da darsi alle pa- role i fondi propri chiusi con muri che ne impediscano Dingresso, entro i quali, nei tempi non vietati dall’articelo 46 della precitata legge 20 dicembre 1836, è fatta facoltá al proprietario d’esercitare la caccia senza bisogno di permis- sione dell’antoritá.

Non è giá, o signori, che la vostra Commissione sia per- suasa che quelle disposizioni presentino una legislazione compiuta sulla caccia. Dessa concorre di buon grado nel sen- timento altra volta espresso dal Ministero, che avrebbe l’at- tuale legislazione bisogno di essere riformata, ma per la ra- gione medesima per cui non si credette dalla Camera oppor- {uno nella precedente Legislatura d’imprendere siffatto la- voro, attese le difficoltá che presentava quella riforma per le questioni d’ordine pubblico e di pubblica economia con cui è strettamente collegata, la vostra Commissione, attenendosi a questo voto emesso dalla Camera, ha creduto di doversi anch’essa restringere in oggi a ripetere al Ministero il desi- derio di veder questa riforma proposta appena sieno dalla sapienza vostra stabilite le basi dell’amininistrazione comu- nale e provinciale, e fe leggi relative che tanto occupano di presente i vostri uffizi sieno sancite.

Sará il caso di discutere questa radicale riforma allora che stabiliti siano definitivamente i diritti dei comuni e delle provincie e determinate le loro attribuzioni e fissate le auto- ritá cui si stimerá di demandare il contenzioso amministra= tivo, perchè sará alicra piú agevole il risolverle in confor- mitá ai principii che formeranno il nesso della nostra legis» lazione adatta alle libere instituzioni che fortunatamente ci reggono.

Ed è per questi motivi, malgrado le osservazioni in con- trario fatie da uno dei vostri commissari, che per speciale incarico avuto dal suo ufficio, aderendo al voto sopra espresso, proponeva di doversi respingere il progelto di legge, che vien oggi in discussione, che tale si è presentata agli altri sei mem- bri della vostra Commissione la natura dei provvedimenti nelle anzidette leggi contenuti, che nell’attuale stato di cose dell’isola, in ordine a questa materia, hanno dovuto ricono- scere che nel prescrivere la pubblicazione nella Sardegna di siffatte leggi non fa il Ministero che riempiere un vacuo che è per sè manifesto, estendendo per ora, senza deporre la speranza del meglio, anche agl’isolani quegli ordinamenti che nelle altre parti dello Stato sono non senza qualche van- taggio adottati, edalla cui miglior attuazione per il momento provvedeva l’emanata legge del 26 giugno 1853, anche alla Sardegna estesa,

Siccome però nell’articolo 1 di essa legge la facoltá di con- cedere le permissioni era demandata all’intendente d’ogni rispettiva provincia, e nell’articolo 2 era variata la tassa pe- cuniaria giá esistente nel continenie, sconosciuta però per l’addietro nella Sardegna, perciò nel primo alinea del pro- getio che vi si propone, opportunamente si dichiara che le anzidelte lettere patenti porlanti in tal parte disposizioni diverse non debbano avere forza di legge nell’isola.

Cosí pure, siccome nel primo alinea dell’articolo 3 delle stesse regie patenti 29 dicembre 1856 era stabilito che non devessero nelle permissioni di caccia intendersi mai com- prese le caccie dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagiani gentili e degli stambecchi, per la ragione che fali gnimali nel