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modo un mezzo di fare scomparire dal bilancio attivo sí un prodotto meno conforme ai dettami della morale, qual è il letto, e sí alcune-imposizioni che, come le gabelle accensate, riescono troppo moleste nella percezione e troppo pesanti al povero. Cosí l’illustre Gladstone, sul principio dell’anno passato, mentre i redditi delle finanze inglesi erano superiori alle spese, propose, ed il Parlamento votò un nuove aggravio di circa due milioni di lire sterline sulle tasse di successione, allo scopo unicamente di poter sollevare la nazione da altri tributi cui non suffragava în pari grado la pubblica opinione.

Noi quindi aderiamo in massima al progetto, Delle speciali sue disposizioni, e degli emendamenti da introdurvisi, diremo piú sotto,

Ci sembra intanto opportuno dare qui un breve cenno sullo stabilimento di queste tasse nel nostro Stato, e sulle principali loro fasi.

Il duca Carlo Emanuele I, che giá aveva nel 1532 imposto ai notai l’obbligo di notificare al giudice del loro domicilio gli atti da essi ricevuti e di farne registrare il ristretto dal segretario del medesimo, ordinò coll’editto del 28 aprile 1610, monumento insigne di alta saggezza, la formalitá del- l’insinuazione nel modo sottosopra in cui sussiste oggigiorno, prescrivendo ai notai di depositare copia dei loro atti in ap- positi archivi; poscia con altro editto del 10 maggio dello stesso anno promulgò la prima tariffa dei diritti d’insinua- zione, i quali erano cosí leggieri che altro non rappresenta- vano salvo l’indennitá delle spese richieste per la conserva- zione degli atti. Benchè poi emanassero di tempo in tempo altre tariffe, i diritti da esse stabiliti sí conservarono sempre talmente moderati, prima dell’occupazione francese, da non potere veramente “essere risguardati qual ramo produttivo d’entrata.

Riunito il Piemonte alla Francia, soppressera i consoli l’in- sinuazione per decreto del 13 messifero anno IX (2 luglio 1801), e vi sostituirono, a cominciare dal 1° vendemmiaio anno X (23 settembre 1801), l’enregisirement regolato dalla legge del 22 frimaio anno VII.

1 regi editti del 21 maggio e del 42 luglio 1844 rimisero in vigore la formalitá dell’insinuazione, ma non piú con le antiche tasse, avvegnachè al secondo di essi editti andava annessa una tariffa che imponeva tasse proporzionali simili alle francesi.

Venne successivamente pubblicata, per manifesto camerale del 1° aprile 1816, un’ultima generale tariffa, con diritti proporzionali, fissi e graduali. I primi stavano nel ragguaglio quasi sempre della metá a quelli della succitata legge del- l’anno VII, Speciali diritti fissi vennero stabiliti secondo le norme della stessa legge. Si dichiarò poi dovuto ‘ancora per ciascun atto un dirilto fisso di tabellione, ed inoltre un di- ritto graduale per tutti i contratti soggetti a diritto propor- zionale eccedente lire 10 antiche.

In forza delle regie patenti del 18 dicembre 1819 i diritti

proporzionali vennero quindi riscossi colla metá in piú sulla |

fariffa del 1° aprile 1816.

Finalmente. la legge del 22 giugno 1850 aumentò d’un quinto tutti i diritti d’insinuazione, e li estese all’isola di Sardegna. i

Laonde gli attuali diritti proporzionali d’insinuazione sono

i nove quinti dei diritti stabiliti dalla tariffa del 1816; e, qualora venissero aumentati di un nono, sarebbero precisa- mente doppi degli stessi diritti ed uguali in generale a quelli della ridetta legge francese.

Le tasse di successione furono presso noi introdotte dal

Re Carlo Emanuele IV coll’editto del 16 marzo 1797, di cui

crediamo non inopportuno riferire il proemio, concepito come segue:

«Poichè le vicende de’ tempi non permettono ancora che abbia il suo pieno effetto il vivo desiderio che avremmo di liberare tulti i nostri amatissimi sudditi dal peso delle impo- sizioni, rendutosi piú grave per i trascorsi evenimenti, de- vono le sollecite nostre cure rivolgersi a trovare modo di sollevare Io Stato dalle piú gravose ed incomode imposte, introducendone altre meno sensibili, e piú prgporzionate alle forze ed alle circostanze dei’ contribuenti. Avendo pertanto stabilito di togliere, diminuire o sospendere alcune delle im- posizioni straordinarie piú gravi, come abbiamo ordinato con altro nostro editto del giorno d’oggi, abbiamo puré sti- mato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andare sce- mando il debito loro, che angustia il popolo tutto, con una snecie d’imposizione che ricade particolarmente sulle per- sone piú agiate; e riesce anche a queste di pochissimo ’ag- gravio,»

S’imponeva quindi il 10 per cento su tutte le ereditá de- ferte a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni a favore dei piú prossimi parenti.

Il giorno 23 settembre 18041 andava in osservanza, come giá si è accennato, la precitata legge francese dell’anno VII, ed era da questa surrogato il detto editto.

Nell’anno 181% cessava ogni tassa sulle successioni.»

Ma le patenti del 18 giugno 41821 imposero nuovamente questa specie di tassa, fondandola però a principii diversi da quelli tanto della legge del 22 frimaio, quanto dell’editto del 1797. Basterá qui notare che la tassa cosí costituita non col- piva da un lato i mobili, nè si estendeva dall’ altro alla linea retta.

Tali patenti si mantennero in vigore sino all’ attuazione della legge del 47 giugno 41884, la quale in ciò specialmente da esse si distingue, che non ammette nella linea retta altra eccezione tranne quella delle ereditá inferiori a lire due mila, ed assoggetta alla tassa tutti i beni in generale, salvo le ren- dite sullo Stato. Le disposizioni di questa legge si resero ap- plicabili alla Sardegna a far tempo dal 1853.

Assai antico è l’emolumento, come pure altri diritti che al fisco od ai giudici si corrispondevano dalle parti litiganti.

Senza rimontare piú oltre, gioverá ritenere che, a ter- mini della tariffa del 7 novembre 1770, l’emolumento era dovuto :

Per le condanne, a ragione del due per cento dal vincitore, e dell’uno per cento dal vinto;

Per le assolutorie con le spese, medesimamente a ragione del due per cente dal vincitore e dell’uno per cento dal vinio; e, nel caso di compensa delle spese, in ragione del- l’uno per cento dal vincitore e della metá dal vinto.

Oltracciò, quando la parte condannata non ubbidiva alla sentenza nel termine da questa prescritto, il vincitore, cui occorreva farla sigillare per la sua esecuzione, andava sog- getto ad un nuovo emolumento pel sigillo in altrettanta somma, quanta giá ne aveva pagata per l’emolumento della sentenza medesima.

Anche questa tassa, colnè quelle d’insinuazione e di suc- cessione fu sostituita nel 1801 dall’enregistrement.

Rinata nel t814, formò poi Poggetto della tariffa pubbli- cata colle regie patenti del 5 aprile 1816, la quale altro in sostanza non fece che riprodurre le relative disposizioni della prementovata tariffa del 1770, con questa quasi sola differenza, che impose il due invece del tre per cento nei casi di condanna o di assolutoria con le spese, e dell’ uno in- vece dell’uno e mezzo per cento nel caso di assolutoria colla