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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Voglio pertanto sperare che, siccome il Senato concedendo non ha guari fa sua approvazione al progetio di legge salle privalive, metteva il Governo nel caso di riordinare s&nza ulteriore indagio questa parte Lante rilevante della Îegisla- zione industriale, cosí voglia del pari con V’adoziene del pre - sente progetto soddisfare ad un aliro voto dell’indusiria na- zicnale, a cui fa sinora negata una delle piú preziose e piú giuste guarentie.

PROGETTO DI LEGGE.

Identico alla proposta della Commissicne della Camera meno i due seguenti articoli.

Art, 6. L’ufficio incaricato delle privative, dipendente dal Ministero di finanze, conserverá í marchi e segni distintivi di cui sará fatto deposito,

Art, Ut. Le azioni civili, risguardanti la proprietá dei mar- chi e alfri segni distintivi industriali o commerciali, saranno esercitate dinanzi a’ tribunali provinciali, i quali procede. ranno in forma sommaria.

Le azioni penali, dinanzi al gindice penale. A promuoverle non è necessaria l’istanza privata.

Relazione fatta al Senato il 2 marzo 1855 dall’ufficio centrale composta dei senatori Cotta, Ambrosetti, Sella, Marioni ed Elena, relatore.

Sicnori! — Il progetta di legge sui marchi e segni distin- tivi in fatto d’industria e di commercio, iaturno a cui ha l’onore di riferire, è come un complemento della legge snlle privative giá votata dal Parlamento e dell’articolo 406 del Codice civile.

Il principio sul quale il progetto è fondato, quello cioè di accordare una giusta guarentia all’industria non ammeile ra- gionevole controversia. Sarebbe poi affalto sconveniente lo spingerne troppo oltre Je conseguenze fino a voler rendere i marchi e i segni obbligatorii. In questa maferia, come in tante altre, una sfrenata libertá o eccessive prescrizioni sa- rebbero egualmente dannose,

Le relazioni che accompagnarono il presente pregetto di le:ge nel suo corse parlamentare mi dispensano dall’ entrare in uiteriori spiegazioni, e però a nome dell’uffizio centrale ho l’onore di proporne l’adozione al Senato.

fisercizio della caccia nell’isola di Sardegna,

Progetto di legge presentato al Senato VI1 aprile 1854 dal ministro quardasigilli reggente il dicastero dell’interno (Rattazzi).

SiexoRI! — La Camera nella tornata del 9 giugno, anno scorso, col respingere l’aggiunta proposta alla legge in di- seussione sulla caccia, che non fosse estesa alla Sardegna, esplicitamente manifestò l’intenzione che dovesse pur uvere i} suo effetto nell’isola, effetto che indubitabi!menie all’isola medesima si estende sia per non esserne stata limitata espres- samente la forza e l’applicazione alle provincie continentali, sia perchè le leggi fatte in termini generali debbono riccvere la esecuzione loro in tutto lo Stato.

Ma poichè manifestamente essa lepge si riferisce a leggi anteriori sulla seateria, e che la legislazione della Sardegna nessuna disposizione contiene in proposito di caccia, la suae- cennata legge promulgata il 26 giugno 1853 manca nell’ isola di sanzione penale, e per conseguenza le contravvenzioni vanno impunite, tranne il solo esso in cui il contravventore in materia di caccia con arma da fuoco non lo sia eziandio alle prescrizioni relative al porte dell’arma,

Siccome però sarebbe incomportabile Paccennato inconve- niente, e che sino dopo emanata la nuova legge sull’ammini- strazione comunale, non è spediente di sancire una legge generale e nuova suli’esercizio della caccia, pare che il mi- glior mezzo col quale ora si possa provvedere sia quello di ordinare la pubblicazione in Sardegna delle regie patenti del 29 dicembre 1836, dei {6 luglio 1844 e del 1° luglio 1845, onde avervi forza di legge nelle parti che non furono abrogate con quella del 26 giugno 1853. Aftesa poi la condi- zione geografica dell’isola, sembra che meglio convenga la- sciare ai Consigli provinciali il determinare lepoca della apertura e della chiusura della caccia e di estendere, ciò stante, alla medesima la legge del 18 febbraio 1851,

li sottoscritto ha perciò l’onore di presentare alla Camera Punito

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unica. Saranno pubblicate nell’isola di Sardegna, per avervi forza di legge nelle parti non state derogate colla leggo del 26 giugno 1885, le regie lettere patenti del 29 di. cembre 4836, del 16 luglio 1844 e del 1° luglio 1845 sull’e- sercizio della caccia.

La logge del 18 febbraio 1851 è estesa anche alia Sarde- gna, e vi sará ugualmente pubblicata.

Reluzione fatta al Senato 41237 aprile 1854 dall’ufficio cestrale compasto dei senatori Prat, Ambrosetti, Ma- laspina, Della Planargia e DI Vesme, relatore.

Sicnori! — Provrido ed equo censiglio senza dubbio fu Guelia pel quale, in occasione della discussione della legge 26 giugno 1835, portante una considerevole diminuzione alla iassa pel diritto di caccia, fu tolta la disposizione che dap- pri:na vi si ieggeva, che tal legye non fosse estesa alla Sar- degna, essendo e per sè meno giusto, e contrario alla espressa disposizione dello Stafato, che da imposta qualsiasi le varie parti dello Stato vengano gravate in diversa misura. All’incontro le leggi regolanti semplicemente l’esercizio della caccia conviene bensi siano uniformi in tutto lo Stato in juanto riguarda la tutela deile private pro; rietá e dell’or- dine pabblico, ma nelle altre parti, e particolarmente nei limiti di luogo e di tempo da segnarsi alla medesima, la. po- lizia delia caccia e i regolamenti intorno ad essa possono, anzi falor devono necessariamente essere varii nelle varie parti dello Stato.

A questo intento giá fu sancita per la Savoia, e nell’anno {851 Si per legge in parte modificata, una eccezione alla le- gislazione vigente in terraferma per l’esercizio della caccia; ed ora per simile motivo il Ministero vi propone un progetto di legge, col quale, estendendo alla Sardegna 1° eccezione propria alla Sarcia, nel resto manda pubblicirvisi per avervi furza di legge, nelie parti non abrogate coll’anzidetta legge 26