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n 22 dica

ciò appunto molto negligente, nell’ispettore del Governo, la- ) sciate che quel consumatore, il quale dubita della propria capacitá o dell’onestá del venditore, si scelga un tutore a suo piacimento, e lo troverá senza dubbio, e piú zelante ed a mi- nor prezzo, Inoltre, grazie al Cielo, i negozianti onesti non sono poi cosí rari, ed il ben inteso interesse dell’avviamento del loro negozio li spinge a non trarré in inganno, sulla qua- litá delle merci, coloro che ad essi si affidano.

«Non si permette all’orefice, leggesi nella citata relazione di Drouyn de Lbuys, di vendere le sue opere, se non sono segnate da un marchio, il quale indichi se sono d’oro o d’ar- gento, ovvero se di tali metalli non abbiano che l’intonacatura; perchè adunque permetterassi ad un mercante di vendere un tessulo di seta e di cotone come un tessuto di sola seta?»

Ammelttiamo che in Francia ed in altri paesi la legge pre- scriva il marchio sull’oreficeria e sull’argenteria. Presso di noi provvede a questa bisogna il regolamento del 12 luglio 1824, il quale stabilisce il titolo dell’oro a 750 e quello del- l’argento a 800 millesimi. Ed ammettiamo pure che in altri paesi altri prodotti siano sottoposti al marchio obbligatorio ; cosí lo sono nella stessa Francia alcune specie di saponi, di armi da fuoco, ecc. Ma primieramente queste ed altre simili restrizioni, contro le quali per gli abusi loro si sono mosse gravi e giustissime lagnanze, sono oggi molto minori di quello che fossero per lo passato, e all’essersi smessi si deve principalmente attribuire il progresso fatto in questo secolo dall’industria e dal commercio.

In secondo luogo, ancorchè si credesse conveniente di con- servare il marchio obbligatorio sugli oggetti d’oro e d’ar- gento, ed anche sopra alcuni altri a cagione della maggiore facilitá delle frodi, diremo che nulla avvi di assoluto, e che, se in alcuni casi si devono sopportare gravi inconvenienti per evitarne dei maggiori, non segue che la stessa cosa debba aver luogo quando questi ultimi nen soverchiano i primi, Ora ci sembra avere dimostrato che per tutte le altre merci

gl’inconvenienti dei marchi obbligatorii sono di gran lunga superiori ai piccoli vantaggi.

Nella Camera dei pari di Francia il visconte Vittorio Ugo, avvertendo che la stampa è soggetta al marchio obbligatorio, per la necessitá imposta allo stampatore d’apporre il proprio nome, senza che perciò se ne potesse dir lesa la libertá, con- chiudeva che, ancorchè si assuggettassero gli altri prodotti al marchio obbligatorio, non era perciò violata la libertá di industria e di commercio.

A ciò due risposte, In primo luogo sussistono sempre tutti gli altri imbarazzi, lentezze, spese ed inconvenienti da noi accennati ; in secondo luogo sarebbe maggiore certamente la libertá di stampa, se ai tipografi non fosse imposta quella obbligazione, la quale è fondata sopra principii mon d’eco- nomia politica, ma d’ordine sociale. Prodotti che possono es- sere di gran momento sulla pubblica ‘cpinione, risolversi in gravi delitti contro lo Stato o contro gl’individui, non pos- sono assomigliarsi ai prodotti materiali : il pubblico interesse vuole che si sappia chi ne sia l’autore, onde egli non vada impunito. Dunque relativamente ai marchi non si possono paragonare i prodotti della stampa cogli altri, perché i primi non possono rimanere anonimi senza gravi pericoli, senza che siano compromessi grandi interessi, le quali cose non hanno luogo quanto ai secondi.

Amaloghe considerazioni dimostrano, dalle eccezionali di. sposizioni sancite riguardo a certe industrie da cui può tor- mare nocumento alla salute ed alla vita dei cittadini, non do- versi conchiudere che quelle speciali disposizioni s’estendano a tutti i prodotti.

Se volessimo considerare la cosa relativamente al Governo, vedremmo che col marchio obbligatorio gli si porrebbe sul dosso una malleveria senza limiti, l’incessante necessitá di vessazioni e di rigori, i quali seminerebbero ia disaffezione e darebbero origine ad ostacoli senza numero. Oh ! ben altra è la missione del Governo, e ben piú utilmente devono essere adoperati i denari del pubblico, e giá soverchio è il numero degl’impiegati, sopra i quali il Ministero può esercitare la sua autoritá !

Se adunque il sistema dei marchi obhligatorii è vessaforio per i manifattori e per i commercianti; se è inutile, illuso- rio e costoso per i consumatori ; se esso impone al Governo un dovere odioso e d’impossibile adempimento, noi non sa- premmo vedere a chi possa tornare utile. Epperò non dubi- tiamo di conchiudere che commetterebbe un grave errore quel Governo il quale volesse sancirlo per legge, .e che ben si appose il ministro delle finanze non facendone motto nel progetto da lui presentato.

Ministero e Commissione movendo dagli stessi principii, sembra che sarebbe stato facile il convenire circa la compi- lazione della legge ; e lo fu diffatti quanto alle cose essen- ziali, ma non quanto alle parole piú alte a significarle, per- chè un membro della Commissione, mosso dal desiderio di dotare la legge di quella maggiore chiarezza e brevitá che vagheggiava nella sua mente,

Quidquid precipies, esto brevis, ut cito dicta Percipiant animi dociles, teneantque fideles,

proponeva temperamenti, molti de’ quali non avendo otte- nuta l’approvazione della maggioranza della Commissione, forse perchè non meritavanla, d’essi non terravvi parola. il vostro relatore, tanto per amore di brevitá, quanto perchè temerebbe di non poterlo fare con tutta quella imparzialitá che giustizia richiede ed egli stesso desidera. Ed ommettendo pure d’esporre le ragioni di quelle parti della legge sulle quali tutta la Commissione è d’accordo col Ministero, sic- come quelle che sono ampiamente svolte nel progetto mini- steriale, parleremo solo di alcuni di quei cambiamenti, sui quali consentono il Ministero e la Commissione.

Per seguire il linguaggio del Codice di procedura civile, sí è sostituita, nell’articolo 14 ed in altri, la nuova denomi» nazione di tribunali provinciali a quella di tribunali di prima cognizione.

La vostra Commissione, d’accordo col Ministero, vi pro- pone che, in caso di contraffazione del marchio altrui, il giu- dice non possa-ordinare il sequestro degli oggelti su cui pre- tendesi apposto il marchio contraffatto se non precede la cauzione dell’attore ; questo temperamento è richiesto da altro simile introdotto dalla Commissione ed approvato dalla Camera relativamente alla legge sulle privative per industrie e scoperte. Resa cosí obbligatoria la cauzione per tutti, ri- mane inutile ia disposizione che la prescriveva quanto agli stranieri, i quali sono pareggiati ai cittadini,

Signori, il dotto Rénouard, parlando appunto d’una legge sui marchi, dice: Le public consommateur n’est protégé que par une seule garantie, qui est la liberté ; avec celle-tá il peut se passer des aulres.

Ora la vostra Commissione spera che la legge che vi pro- pone concilii in modo opportuno quella libertá senza di cui l’industria ed il commercio non possono prosperare, coll’ef- ficace repressione della frode, che grandemente nuoce a que- ste due sorgenti della pubblica ricchezza.