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Quanto ai fabbricanti, non parleremo degl’incomaedi e delle spese che loro cagiona l’operazione del marchio, benchè cerlamente non sia cosa di lieve momento ; ma non possiamo passare sotto silenzio il pericolo al quale trovasi continua- mente esposto il faLbricante di cadere in contravvenzione, anche involontariamente, Diffatti un fabbricante, per quanto sia attento e leale, sarebbe sempre in balla della negligenza o della malizia di un operaio, nè mai sicuro di sfuggire alle sanzioni penali delia legge. Per veritá quest’inconveniente è grave.

Una legge che imponesse il marchio obbligatorio sarebbe lettera moria ; rimarrebbe perfettamente ineseguita senza una continua ed efficace veduta fatta dagli agenti del Governo. Quindi il fabbricante dovrá ad ogni tralto ricevere gl’ispet- tori, accompagnarli, somministrare loro schiarimenti; le quali cose cagionano perdite di tempo, che è capitale.

Gl’ispeîtori saranno uomini, epperò soggetti all’errore; numerosi, epperò poco pagati. È quindi impossibile che al- cuns di essi non faccia angherie, non obbedisca a passioni locali, a suggestioni di gelosi concorrenti; che tutti siano illuminati, moderati, inaccessibili alle prevenzioni, alle de« bolezze, alla corruzione, alle connivenze.

Il marchio obbligatorio nuoce al fabbricante onesto, il quale non vuole apporre il segno della sua fabbrica che so- pra i prodotti di una cerfa qualitá, consentendo a vendere a prezzo minore quelli di una qualitá inferiore; e nuoce pure a quel fabbricante, il quale vuole fare saggi ed espe- rienze prima di guarentire col marchio ja bontá dei suoi pro- dotti.

Inoltre, quante difficoltá per riconoscere l’esattezza di un sí gran numero di marchi! Discussioni, lagnanze, pericoli, perizie, processi, tempo perduto, denaro gettato: quale cor- teggio di mali!

Il marchio obbligatorio, il quale ha per iscopo il servizio del pubblico, sarebbe inutile, se non indicasse la qualitá od il prezzo della merce; la qual cosa è cosí vera, che il Con- giglio di Stato di Francia pronunziò, con decisione del 17 di- cembre 1813, essere privo di efficacia un antecedente de- greto, il quale prescriveva ai fabbricanti di panni di quelle cittá, alle quali era stato accordato un vivagno esclusivo, la obbligazione di apporre coltal segno sui loro prodotti. Fonda- vasi rettamente il Consiglio di Stato sulla ragione che è vi- cagni, non indicando che il luogo della fabbricazione, e non la qualitá del panno, non somministravano alcuna guaren tigia al consumatore. Per constatare adunque la qualitá od il prezzo saranno necessarie verificazioni, classificazioni, contestazioni di prezzi... La cosa non finisce piú. E questo prezzo non è assoluto, ma relativo alla bontá delle merci ed alle condizioni dello smaltimento, variando continua- mente col variare della quantitá offerta e della quantitá do- mandata. Quante oscillazioni nei prezzi produce la sola moda, appunto perchè esercita ascendente sulla quantitá do- mandata? Come possono tener loro dietro i marchi obbliga- tori?

Parliamo dei mercanti o venditori, ll marchio di fabbrica è un certificato di origine; quello di commercio attesta che un tale prodotto è entrato nei magazzini di un mercante, il quale lo ha comprato per rivenderlo.

Notisi dapprima che, se si vuol rendere obbligatorio il marchio di commercio, bisogna ripeterlo ogni volta che la mercanzia pessa dall’una all’altra mano. Ed allora quante difficoltá di esecuzione arenerebbero la rapiditá delle fransa- zioni commerciali? Quanti prodotti sarebbero guasti da quei moltiplicati marchi?

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Contentiamoci di parlare dei marchi di fabbrica relativa» mente ai mercanti ed ai venditori. Siccome fatto il sistema obbligatorio revinerebbe, se i mereanti non fossero debitori dell’esattezza dei marchi di fabbrica, cosí essi devono essere sottoposti alle stesse visite, alle stesse vessazioni dei fabbri- canti, agli stessi danni provenienti dall’infedeltá 0 dalla ne- gligenza dei loro commessi, ecc.

A questa intollerabile malleveria si aggiunge un inconve- niente che può riuscire non meno intollerabile. La cono- scenza che gli agenti del Governo, incaricati di eseguire la legge, acquistano degli affari del commerciante, può essergli piú dannosa che al fabbricatore. IH segreto delle operazioni commerciali può essere perfettamente conciliabile colla Jealtá la piú serupolosa, ed il credito privato ha le sue ragionevoli gelosie, i suoi misteri, che devono essere rispettati.

Se i marchi obbligatorii recano ai commercianti questi ed altri inconvenienti, che passiamo sotto silenzio per amore di brevitá, essi non procurano ioro, per lo contrario, alcun vasltaggio, salvo che, supponendoli ignoranti ed inabili nel loro mestiere, si abbia Ja singolare pretesa di proteggere colla necessitá dei marchi le loro compre nelle fabbriche! Oh! il proprio interesse è ben altra molla di quella da cui possono essere sollecitati ispettori, cui corre lo stipendio, malgrado i loro sbagli che non possono essere accertati.

L’interesse dei consumatori è l’argomento supremo degli apostoli del sistema obbligatorio, Essi creduno che i consu- mafori possano essere ingannati sulla bontá e sul prezzo delle merci, e vogliono che il Governo vada in loro soccorso.

Questo desiderio fa parte di um vasto sistema, che è quello delPintervento governativo nelle cose dei privali, come se gli uomini fossero bimbi in fascie, che non potessero muovere tin passo senza essere guidati per mano, sorretti dal Governo, nel quale stia ogni sapienza. Questo sistema è generalmente quello che piace ai Governi assoluti, perchè esso rende gli uomini pieghevoli, mogi, eunuchi, epperò incapaci di resi- stere alle tiranniche prepotenze ; ma i cittadini di libero paese devono provvedere a loro stessi e con tale incessante lotta acquistano maggiore energia, diventano piú forti, piú grandi. L’audace ed intraprendente cittadino inglese e degli Stati Uniti rifugge sdegnosamente dalla soverchia fatela go- vernativa. A ragione egli vuol fare da sè. Ma restringiamoci a parlare dei marchi obbligatorii.

Primieramente, anche ammettendo che essi procurino ai consumatori qualche vantaggio, questo sarebbe di gran lunga inferiore al danno che deve necessariamente cagionare una protezione che voglia essere efficace e non illusoria. Impere ciocchè tutte quelle visite, tutte quelle vessazioni che a tale uopo sono necessarie, ed alle quali suno sottopesti i fabbri» catori ed i commercianti, cagionando inevitabile aumento di prezzo nelle merci, ricadono, in ultima analisi, sui consuma- tori. Questo è danno reale, laddove è molto incerto il vane taggio che voi volete loro arrecare.

L’esecuzione di una legge, che renderebbe i marchi obbli= gatorii, richiederebbe un esercito d’ispettori, di periti, di agenti del Governo di ogni maniera. Da chi saranno essi pa- gati? Dai contribuenti, cioè dagli stessi consumatori ; e que- sto è un altro danno certo a fronte sempre di quell’unico vantaggio molto dubbioso.

Finalmente chi vi assicura che gli agenti del Governo siano meno soggetti ad ingannarsi dei consumatori, solleci- tati dalla potentissima molla del proprio interesse? E notisi che l’errore dei consumatori è errore individuale, laddove quello degli agenti del Governo può indurre in errore molti consumatori. Invece d’imporgli un tetore obbligato, ma per