Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/685

ARLAMENTAR

esclusivo di stampare e di vendere Îe loro opere durante lo spazio di quindici anni, e, quanio all’estero, provvedono al- cuni trattati conchiusi con varie potenze, tutti fondati sulla reciprocitá; citeremo quelli del 22 maggio 1840 coll’Austria, del 28 agosto 1843, 20 aprile 1846, 8 novembre 1850 e 6 febbraio 1851 colla Francia.

Ai diritti degl’inveatori in cose d’industria sará provve - duto meglio che ora non sia dalla legge che giá ottenne l’ap- provazione di questa Camera.

Coll’intendimento di riformare anche la legislazione sui marchi o segni distintivi che soglionsi apporre sulle merci, il ministro delle finanze presentava alla nostra Camera, nella tornata del 30 maggio scorso, un pregetto di legge fondato sopra i veri principii di fegislazione. All’esame di esso fa- remo precedere alcune generali considerazioni.

Per esercitare un’arte od una professione in modo vantag- gioso non basta averne acquistata la capacitá; è necessaria inoltre la confidenza di una parte piú o meno considerevole del pubbiico. Ora, per ottenere questa confidenza richiedonsi sovente maggior tempo, sacrifizi maggiori di quelli che sono stati necessari per acquistare sufficiente abilitá. Non raramente accade che persone dotate di probitá e di merito incontesta- bili hanno esauriti i loro mezzi prima di essere pervenute a farsi conoscere (1), Chi, per lo contrario, dall’esercizio della sua arte o della sua professione ritrae profitti alquanto ragguardevoli, quasi sempre li ha acquistati con grandi spese.

Questa specie di proprietá non fermasi dunque, appunto come fulte le altre, se non col dare ad un nome o ad un se- gno che per se stesso è privo d’importanza un valore piú o meno considerevole, Questo valore essendo il frutto di lavori e spese, una volta formato, deve essere per colui che ne è Pautors una proprietá non meno incontestabile di qualunque altro oggetto materiale di cui egli abbia creata P’utilitá, Se si amometii che ognuno è padrone di se stesso, del suo nome, di tutti i valori ai quali ha dato un’esistenza, bisogna pure animeftere che ognuno è padrone della sua riputazione e dei vantaggi che questa può procurargli. La riputazione, quando è acquistata con mezzi legittimi, come sono l’ingegno, la probitá od altre qualitá individuali, è la piú incontestabile e

“la piú sacra delle proprietá, inquantochè è la conseguenza della facoltá che spetta ad ognuno di disporre di sè nel modo che giudica piú vantaggioso, parchè rispetti negli altri la stessa libertá.

Accade spesso che la riputazione seguiti, non il nome di una persona, ma bensí un’intrapresa. Cosí una casa di com- mercio, quando è bene avviata, si trasmette dall’uno all’altro sesza perdere nessuno dei suoi vantaggi, perchè colui che ta riceve procura di conservare gli usi, le condizioni e gl’im- piegati che ne hanno fatta la prosperitá, di trarre le mer- canzie dalle stesse fabbriche, di conteritarsi degli stessi be- nefizi, di adoperare nei suoi contratti la stessa buona fede, la stessa probitá.

Dal momento in cui un istituto d’indastria o di commercio è formato sino a quello in cui è hene conoseiuto trascorre un tempo piú o meno lungo, durante il quale bisogna pa- gare le pigioni, i commessi, gli operai e fare Lutte le spese come se giá fosse bene avviato. Bisogna inoltre sopportare perdite per le mercanzie che rimangono invendute o che si

(1) Questo accade pure ai cultori delle arti liberali, a molti dei quali poco giovano talenti, sapere, onestá. Uno di questi tali è stato recentemente ritratto sulle scene del Carignano da Luigi Bellotti-Bon colla commedia Z/arte di far fortuna.

vendozo lentissimamente. Accade alcune volte che, malgrado tatti questi sacrifizi, non si perviene a mettere in piedi lo stabilimento; abbandonasi allora l’impresa, e tutte le spese sono irrevocabilmente perdute.

Quando, per lo contrario, l’impresa è stata coronata di un esito felice, allora è nato un valore il quale è indipendente da quello delle mercanzie, delle macchine, degli strumenti, degli oggetti appartenenti allo stabilimento. Questo valore non è aderente ad un determinato oggetto materiale, nè può trasmettersi come un mobile da uno ad altro. Elementi ne sono la confidenza ispirata, ie abitudini contratte dagli av- ventori, la rinomanza creata. Non puossi dubitare che Pav- viamento abbia un valore, se si considera che trovansi per- sone disposte a comprarlo; e non puossi nemmeno dubitare che questo avviamento sia la proprietá di colui che lo ha creato con cure e spese,

Quindi, presso quasi tutte le nazioni, le leggi procura- rono di guarentire i vantaggi della rinomanza acquistata nel- l’industria e nel commercio, decretando pene contro chi si serve di marchi o segui distintivi di cui altri giá sarebbe in possesso.

Ma, se dalle esposte considerazioni emerge la giustizia di una legge la quale, mediante certe condizioni, guarentisca l’uso esclusivo dei marchi o segni distintivi, che certi indu- striali desiderano apporre alle meici che fabbricano, o certi conwmercianii a quelle che vendono, non seguita per certo né la giustizia nè l’atilitá di reniere obbligatorio uso dei marchi per i fabbricanti e per i commercianti. Diffatti sopra altri principii poggiano coloro che opinano doversi preseri - vere sotto penali sanzioni uso dei marchi.

Procureremo di esaminare diligentemente questa ultima questione, perchè, ove dovesse essere risolta affermaliva- mente, la Camera dovrebbe supplire ad una larga lacuna, la quale sarebbe nel progetto ministeriale, in cui non si fa pa- rola di marchi obbligatorii, dei quali parlasi nella relazione del signor ministro unicamente per confutarli. E dobbiamo ancora esaminare tale questione per il seguente motivo. L’8 aprile 1843 il ministro Cunin-Gridaine presentava alla Ca- mera dei pari di Francia un buon progetto di legge fondato sopra il principio del marehio facoltativo, il quale, senza in- durre essenziali cambiamenti nella legislazione, compendiava, coordinava le disposizioni pubblicate in vari tempi circa i marchi, ne riempiva le lacune. Approvavalo quella Camera dopo una luminosa discussione, nella quale tuttavia alcuni pari insistevano perché il marchio fosse reso obbligatorio, se non per tutti, almeno per molti prodotti. La Commissione poi della Camera dei deputati, per organo del suo relatore Drouyn de Lluys, sconvolse intieramente quel progetto, in- trodacendovi fl principio del marchio obbligatorio, lasciando

‘ tuttavia in facoltá del potere esecutivo l’indicare quei pro-

dotti, ai quali si sarebbe dovuto fare l’applicazione della legge; dimodochè uno dei poteri dello Stato sarebbe stato investito solo della facoltá legislativa.

Fortunatamente, per i rivolgimenti del 1848, quel progetto di legge, cosí peccante contro i principii economici, legisla- fivi e di diritto costituzionale, non è stato approvato; dimo- dochè sono tuttora vigenti in Francia ja imperfetta legge del 24 agosto 1824 e le altre anteriori. Fra la Camera dei pari e la Commissione di quella dei deputati chi aveva ragione? Esaminiamo.

Il sistema del marchio obbligatorio, che alcuni invocano con sí grande insistenza, deve essere considerato relativa - mente ai fabbricatori, ai mercanti, ai consumatori ed ali uu- toritá pubblica.